La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un imputato condannato per ricettazione, confermando la distinzione con l'incauto acquisto. La pronuncia si concentra sul concetto di ricettazione con dolo eventuale, che sussiste quando l'agente, pur non avendo la certezza dell'origine illecita di un bene, accetta consapevolmente il rischio che lo sia. La natura eterogenea dei beni (pluviali in rame e un tablet) è stata ritenuta un chiaro segnale d'allarme, sufficiente a configurare il reato più grave. Esclusa anche l'attenuante del danno di lieve entità.
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