Un soggetto condannato per ricettazione in Corte d'Appello ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo, relativo alla sussistenza del reato, è stato ritenuto manifestamente infondato. Il secondo motivo, riguardante l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile perché non era stato sollevato come motivo nel precedente grado di appello, in violazione delle norme procedurali. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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