La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'indagata avverso l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto. L'indagata chiedeva una formula più favorevole, basata sulla tardività della querela. La Corte ha stabilito che manca un interesse concreto e attuale a ricorrere, poiché l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziario, di per sé, non costituisce un pregiudizio sufficiente a giustificare l'impugnazione, avendo una rilevanza limitata al solo circuito giudiziario per valutare l'abitualità del comportamento.
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