La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per resistenza a pubblico ufficiale. Il motivo dell'appello, basato sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è stato ritenuto non consentito dalla legge, in virtù dei limiti imposti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'appello patteggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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