La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso riguardante l'applicazione della clausola del fatto di lieve entità a reati legati agli stupefacenti. L'imputato, condannato per cessione e acquisto di eroina a fini di spaccio, contestava la mancata applicazione dell'attenuante a tutte le condotte, pur essendo state unificate dal vincolo della continuazione. La Corte ha stabilito che la continuazione non impone una qualificazione giuridica uniforme e che la professionalità dell'attività di acquisto, dimostrata da frequenza e quantitativi, giustifica l'esclusione del fatto di lieve entità per quella specifica condotta.
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