La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ente sanitario, costituito parte civile, contro la sentenza di assoluzione di un'imputata accusata di intercettazione illecita di comunicazioni informatiche. La Suprema Corte ha stabilito che le doglianze sollevate, pur richiamando formalmente vizi di motivazione, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, operazione preclusa nel giudizio di legittimità. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Continua »