Un imputato, condannato con patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di un'assoluzione immediata. La Corte ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile, ribadendo che, secondo l'art. 448, comma 2-bis c.p.p., le sentenze di patteggiamento possono essere impugnate solo per motivi specifici e tassativi, tra cui non rientra la censura sollevata.
Continua »