La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile un ricorso per genericità. Il caso riguarda un'imputata assolta per particolare tenuità del fatto in primo grado, dopo la riqualificazione del reato in spaccio di lieve entità. La difesa aveva impugnato chiedendo l'assoluzione piena. La Cassazione ha stabilito che i motivi di appello erano specifici, anche se forse infondati, e che la Corte d'Appello ha erroneamente confuso la mancanza di specificità con la manifesta infondatezza, violando così l'art. 581 c.p.p. Di conseguenza, il processo è stato rinviato per un nuovo giudizio di secondo grado.
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