La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso patteggiamento presentato da due imputati condannati per reati legati agli stupefacenti. I ricorrenti lamentavano la mancata valutazione da parte del giudice di primo grado delle cause di non punibilità. La Suprema Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo di ricorso non è consentito avverso una sentenza di patteggiamento, in quanto si traduce in una critica alla motivazione, preclusa dalla norma. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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