La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di violazione della normativa sugli stupefacenti, dove l'imputato aveva inizialmente contestato la mancata riqualificazione del fatto come di lieve entità. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, il ricorrente ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso. Tale atto ha determinato l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'articolo 591 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha dunque confermato la condanna precedente, disponendo altresì il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisando l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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