La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9508/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'imputata contro la contestazione della recidiva. La Corte ha stabilito che il giudice d'appello, in qualità di giudice del merito, ha il pieno potere di integrare la motivazione della sentenza di primo grado e di riconoscere la sussistenza della recidiva basandosi sui precedenti penali e sulla pericolosità manifestata dall'imputata. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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