La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio un'ordinanza che imponeva, in fase di esecuzione, la partecipazione a percorsi di recupero come condizione per la sospensione condizionale. Il caso riguardava reati sessuali commessi tra il 2011 e il 2013, prima dell'introduzione dell'obbligo normativo del 2019. La Suprema Corte ha ribadito che tale obbligo ha natura sostanziale e non può essere applicato retroattivamente. Inoltre, trattandosi di una pena concordata tramite patteggiamento, il giudice non può integrare d'ufficio l'accordo tra le parti né il giudice dell'esecuzione può colmare lacune decisionali della sentenza di cognizione.
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