La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per il proscioglimento immediato previste dall'articolo 129 del codice di procedura penale. La Suprema Corte ha chiarito che, in caso di patteggiamento, il ricorso per Cassazione è limitato a motivi tassativi che non includono l'omessa pronuncia di proscioglimento, confermando così la natura restrittiva delle impugnazioni in questo rito speciale.
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