La Corte di Cassazione ha stabilito che una sentenza di patteggiamento può essere soggetta a revisione se inconciliabile con una successiva sentenza irrevocabile di assoluzione dei coimputati. Il caso riguardava un imputato che aveva patteggiato per reati contro la pubblica amministrazione, mentre i suoi concorrenti erano stati assolti in un diverso giudizio "perché il fatto non sussiste". La Corte ha chiarito che l'inconciliabilità non riguarda solo il mero accadimento storico, ma anche gli elementi costitutivi del reato. Se la sentenza di assoluzione nega l'esistenza della condotta costrittiva (per la concussione) o del patto illecito (per la corruzione), si crea un contrasto di giudicati che giustifica la revisione patteggiamento. La Corte ha quindi annullato con rinvio la decisione che negava la revisione per i reati di concussione e corruzione, rigettando invece il ricorso per la turbativa d'asta.
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