Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento per furto, lamentando una generica assenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione sottolinea che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i quali non rientra la generica carenza di motivazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Continua »