La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38770/2024, ha stabilito che nel bilanciamento circostanze aggravanti e attenuanti, il giudice deve valutare il 'peso' e l'incidenza di ciascuna sulla gravità del reato, non limitarsi a un mero conteggio numerico. Nel caso specifico, la Corte ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto equivalente l'aggravante del reato associativo con l'attenuante del vizio parziale di mente, anche dopo aver escluso la recidiva dal calcolo, in virtù della particolare offensività del reato contestato.
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