La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza basata esclusivamente su prove sintomatiche. L'imputato, che si era rifiutato di sottoporsi all'alcoltest, è stato condannato per la fattispecie penale (art. 186, co. 2, lett. b) e non per quella amministrativa, data l'estrema gravità dei sintomi manifestati, quali agitazione, aggressività e condotte autolesionistiche.
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