La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di cui all'art. 377 c.p. (subornazione). La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello avesse legittimamente operato una riqualificazione giuridica del fatto, anche in assenza di appello del pubblico ministero e senza rinnovare l'istruttoria, poiché tale possibilità era prevedibile per la difesa, che l'aveva anzi sollecitata, e non comportava un peggioramento della pena. Il ricorso è stato giudicato inammissibile anche per vizi di motivazione, considerati meri tentativi di rivalutare i fatti.
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