La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32332/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento in appello. L'imputato, dopo aver concordato la pena, ha tentato di contestare in Cassazione la propria responsabilità. La Corte ha ribadito che il ricorso in cassazione concordato è ammesso solo per vizi relativi alla formazione dell'accordo, non per riesaminare motivi a cui si è rinunciato.
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