La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un appello contro una sentenza di patteggiamento. L'appello sollevava obiezioni generiche sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull'aumento di pena per continuazione. La Corte ha ribadito che un ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi specifici e limitati elencati nell'art. 448, comma 2-bis c.p.p., come un errore manifesto nella qualificazione giuridica, che non era presente in questo caso. L'imputato, accettando il patteggiamento, non può successivamente contestare la colpevolezza o la pena concordata.
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