La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29214/2024, ha stabilito che non si configura il reato di turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente se la procedura adottata dalla P.A. è una mera indagine di mercato senza criteri selettivi vincolanti. Il caso riguardava un affidamento diretto preceduto da una richiesta di preventivi a tre società. La Corte ha ritenuto che, in assenza di un vero e proprio vincolo competitivo, non si può parlare di 'gara', neanche informale, escludendo quindi l'applicabilità dell'art. 353-bis cod. pen. e dichiarando inammissibile il ricorso della parte civile.
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