La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile in un caso di ricettazione, stabilendo che la semplice riproposizione dei medesimi motivi già respinti in appello non costituisce una valida impugnazione. La ricorrente, condannata per ricettazione, contestava l'elemento soggettivo del dolo, ma la Corte ha ritenuto le sue argomentazioni generiche e ripetitive, confermando la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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