La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18948/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso, stabilendo che non si viola il divieto di reformatio in peius se la corte d'appello riduce la pena detentiva e aumenta quella pecuniaria, a condizione che la pena complessiva, convertita secondo l'art. 135 c.p., non risulti più grave di quella inflitta in primo grado. Il ricorso lamentava proprio tale violazione, ma la Corte ha ribadito che il calcolo complessivo è dirimente.
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