Determinazione della pena: la Cassazione ribadisce la discrezionalità del giudice
Con l’ordinanza n. 36613 del 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un tema cruciale del diritto penale: i limiti del sindacato di legittimità sulla determinazione della pena. Questa decisione offre importanti chiarimenti su quando e come sia possibile contestare la congruità di una sanzione, riaffermando il principio della discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in modo logico e motivato.
I fatti del caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato era stato condannato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La difesa, non condividendo l’entità della pena inflitta, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte.
I motivi del ricorso e la contestata determinazione della pena
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su diversi punti, tutti incentrati sulla presunta eccessività del trattamento sanzionatorio. Nello specifico, la difesa lamentava:
- Violazione dell’art. 133 c.p.: Si sosteneva che la pena fosse sproporzionata e superiore al limite edittale previsto per la fattispecie contestata.
- Mancata prevalenza delle attenuanti generiche: La difesa contestava la decisione dei giudici di merito di non considerare le circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla recidiva.
- Aumento eccessivo per la continuazione: Si riteneva che l’incremento di pena per i reati satellite, uniti dal vincolo della continuazione, fosse ingiustificato.
In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione, più favorevole, sulla quantificazione della pena, contestando le scelte discrezionali operate nei precedenti gradi di giudizio.
L’analisi della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione articolata che ripercorre principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
La discrezionalità del giudice di merito
La Corte ha innanzitutto ribadito un principio fondamentale: la valutazione sulla congruità della pena è un’attività tipica del giudice di merito. In sede di Cassazione, non è possibile sindacare tale valutazione, a meno che non emerga un palese vizio logico o un arbitrio nella decisione. Nel caso specifico, la pena inflitta era vicina al minimo edittale e la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente, facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell’imputato, già gravato da un precedente specifico.
Il bilanciamento delle circostanze
Anche il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella sfera di discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione ha ricordato che, se tale bilanciamento è supportato da una motivazione adeguata e non illogica – come avvenuto nel caso in esame – esso diventa insindacabile in sede di legittimità.
La motivazione per il reato continuato
Infine, per quanto riguarda gli aumenti di pena per la continuazione, la Corte ha osservato che questi erano stati determinati in misura molto modesta (pochi giorni di reclusione e pochi euro di multa per ciascuno degli oltre cento episodi di spaccio). Citando un orientamento consolidato, ha affermato che, quando gli aumenti sono di esigua entità e la pena complessiva rispetta il limite legale, non sussiste un obbligo per il giudice di fornire una motivazione specifica e dettagliata per ogni singolo incremento. Ciò perché un aumento così contenuto esclude in radice un abuso del potere discrezionale.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure sollevate miravano, in realtà, a una nuova valutazione dei fatti e della congruità della pena, un’attività preclusa al giudice di legittimità. Le decisioni dei giudici di merito sulla quantificazione della sanzione, sul bilanciamento delle circostanze e sugli aumenti per la continuazione erano state supportate da una motivazione congrua, logica e priva di vizi. Non essendo emerso alcun arbitrio o ragionamento illogico, la Suprema Corte ha confermato la correttezza dell’operato della Corte d’Appello.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza i confini del giudizio di Cassazione in materia di determinazione della pena. La scelta del trattamento sanzionatorio spetta al giudice di merito, che la esercita con potere discrezionale basandosi sui criteri dell’art. 133 c.p. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. È possibile contestare la pena solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente, dimostrando un vero e proprio abuso del potere discrezionale, circostanze che non sono state ravvisate nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, di norma non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo controllo è limitato a verificare che la decisione del giudice di merito non sia il risultato di puro arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Quando il giudice deve motivare in modo specifico gli aumenti di pena per il reato continuato?
Secondo la Corte, non sussiste un obbligo di specifica e dettagliata motivazione per ogni aumento di pena relativo ai reati satellite quando tali aumenti sono di esigua entità e il totale della pena non supera il limite legale del triplo della pena base.
Il giudice di Cassazione può riconsiderare il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti?
No, il giudizio di comparazione tra circostanze opposte è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è arbitraria o illogica e non è supportata da una motivazione adeguata, come avvenuto nel caso in esame.