DASPO per furto: quando il contesto conta più del reato
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43245/2023, ha affrontato un caso emblematico che chiarisce l’ambito di applicazione del DASPO per furto, confermando che la pericolosità sociale non va valutata solo in base al reato commesso, ma soprattutto in relazione al contesto in cui si inserisce. Un furto di lieve entità in un autogrill, se perpetrato da un gruppo di tifosi di ritorno da una trasferta, può legittimare una misura di prevenzione severa.
I Fatti di Causa
Al termine di una partita di calcio disputata in trasferta, un gruppo di tifosi si fermava presso un’area di servizio autostradale. Qui, il gruppo creava una situazione di caos e disordine, ‘invadendo’ l’esercizio commerciale. In questo contesto, uno dei tifosi asportava senza pagare alcuni prodotti alimentari e dei giocattoli per bambini. A seguito di tale episodio, il Questore emetteva un provvedimento di DASPO della durata di cinque anni, con obbligo di presentazione in commissariato durante le partite della sua squadra. Il provvedimento veniva convalidato dal Tribunale e l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che un semplice furto non potesse giustificare una misura così afflittiva e che mancassero i requisiti di urgenza.
Il DASPO per furto e la valutazione della pericolosità
Il ricorrente basava la sua difesa sulla tesi che un DASPO per furto non fosse legittimo, poiché il reato commesso non rientrava tra le ipotesi di violenza o pericolo direttamente collegate alle manifestazioni sportive previste dalla legge. La Cassazione ha respinto categoricamente questa visione riduttiva. Secondo i giudici, l’errore della difesa è stato quello di isolare il furto dal suo contesto.
L’elemento centrale non è il valore della merce sottratta, ma l’azione collettiva e intimidatoria del gruppo di tifosi. L’irruzione di massa nell’autogrill ha generato panico tra gli altri avventori e ha reso impossibile qualsiasi controllo da parte dei dipendenti. È questa condotta, nel suo insieme, a costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. In primo luogo, ha stabilito che la manifestazione sportiva ha agito come ‘pretesto’ o ‘occasione’ per la condotta illecita. Il nesso tra il comportamento pericoloso e l’evento sportivo non deve essere necessariamente diretto, spaziale o temporale, ma può consistere nel fatto che la partita ha fornito il ‘motivo’ o l’opportunità per compiere l’azione. Il furto, in quest’ottica, è solo ‘l’epilogo finale’ di un’azione di gruppo ben più grave e intimidatoria.
In secondo luogo, riguardo alla lamentata mancanza di motivazione sull’urgenza, la Corte ha chiarito che l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento prima della convalida del giudice (ad esempio, dimostrando di aver dovuto firmare in commissariato per una partita svoltasi in quel lasso di tempo) spetta al ricorrente. In assenza di tale prova, il motivo di ricorso è stato respinto.
Infine, anche la doglianza sulla recidiva amministrativa è stata ritenuta inammissibile. Il giudice di merito aveva ampiamente motivato la pericolosità del soggetto non solo sulla base di un precedente DASPO, ma anche considerando altri precedenti penali e le modalità allarmanti dell’ultimo episodio. La durata di cinque anni è stata quindi ritenuta congrua rispetto alla pericolosità complessiva dimostrata.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: per l’applicazione delle misure di prevenzione come il DASPO, la valutazione deve essere complessiva e contestualizzata. Un reato bagatellare come un furto di lieve entità può diventare la base per un provvedimento severo se inserito in un comportamento di gruppo che minaccia l’ordine pubblico. La partita di calcio funge da catalizzatore, trasformando un gruppo di individui in una massa potenzialmente pericolosa, e le azioni compiute in tale contesto, anche a distanza di tempo e di luogo, possono essere ricondotte alla manifestazione sportiva stessa.
Un furto di poco valore commesso lontano dallo stadio può giustificare un DASPO?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è legittimo se il furto non è un atto isolato, ma si inserisce in un contesto di disordine e intimidazione creato da un gruppo di tifosi. In tal caso, la partita funge da pretesto per la condotta pericolosa, che minaccia l’ordine e la sicurezza pubblica.
Qual è il nesso richiesto tra il comportamento pericoloso e la manifestazione sportiva per l’emissione di un DASPO?
Il nesso non deve essere strettamente spaziale o temporale. È sufficiente che la manifestazione sportiva abbia costituito il ‘pretesto’, l’ ‘opportunità’ o il ‘motivo’ per la condotta violenta o pericolosa. Il legame è causale in senso ampio.
Chi deve dimostrare la mancanza dei requisiti di urgenza per annullare la convalida di un DASPO?
L’onere della prova spetta al destinatario del provvedimento. Egli deve dimostrare che la misura ha avuto concreta esecuzione (ad esempio, che ha dovuto ottemperare all’obbligo di presentazione) prima dell’intervento del giudice che ne ha convalidato l’efficacia.