Criptofonini e OEI: La Cassazione valida le prove da chat
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 32490 del 2024, ha affrontato una questione di cruciale importanza nel panorama della procedura penale moderna: l’utilizzabilità delle conversazioni avvenute su criptofonini e acquisite tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI). Questa decisione consolida i principi già espressi dalle Sezioni Unite, fornendo al contempo importanti chiarimenti sulla distinzione tra reato di importazione di stupefacenti consumato e tentato.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda il ricorso presentato da un soggetto indagato per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Contro di lui era stata emessa una misura di custodia cautelare in carcere, basata in larga parte su prove derivanti da conversazioni intercorse su una piattaforma di comunicazione criptata. Tali prove erano state ottenute dall’autorità giudiziaria italiana attraverso un Ordine Europeo di Indagine (OEI) rivolto a un altro Stato membro, che aveva già acquisito e decriptato le chat nell’ambito di un proprio procedimento penale.
La difesa dell’indagato aveva sollevato diverse eccezioni, contestando sia la legittimità dell’acquisizione delle chat sia l’interpretazione dei dialoghi e la qualificazione giuridica dei fatti.
L’Utilizzo delle Prove da Criptofonini e i Principi delle Sezioni Unite
Il cuore della controversia verteva sull’utilizzabilità delle chat provenienti dai cosiddetti criptofonini. La Corte di Cassazione ha rigettato le censure difensive, richiamando integralmente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite nelle sentenze ‘Gjuzi’ e ‘Giorgi’ (nn. 23755 e 23756 del 2024).
I principi chiave affermati sono i seguenti:
1. Acquisizione tramite OEI di prove già esistenti
La trasmissione di contenuti di comunicazioni già acquisite e decrittate da un’autorità giudiziaria estera non rientra nella disciplina delle intercettazioni (art. 270 c.p.p.), bensì in quella della circolazione delle prove tra procedimenti penali (art. 238 c.p.p.).
2. Nessuna autorizzazione preventiva del giudice italiano
Il Pubblico Ministero italiano può legittimamente richiedere e acquisire tali prove tramite OEI senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento. Questo perché l’autorizzazione non è richiesta dalla normativa nazionale per l’acquisizione di prove già formate in un altro procedimento.
3. Onere della prova a carico della difesa
L’utilizzabilità delle prove può essere esclusa solo se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali. Tuttavia, spetta alla parte interessata allegare e provare i fatti specifici da cui si possa desumere tale violazione.
La Decisione della Corte: Tra Tentativo e Reato Consumato
Pur confermando la legittimità dell’impianto accusatorio, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso su un punto specifico. Uno dei capi d’imputazione contestava l’importazione di un ingente quantitativo di cocaina, finanziata anche dall’indagato. Tuttavia, era emerso che il denaro inviato alla ‘centrale’ calabrese non era mai stato trasmesso ai fornitori sudamericani, ma era stato trattenuto dagli intermediari.
In questa situazione, la Corte ha stabilito che non si potesse parlare di delitto di importazione consumato. L’operazione si era arrestata in una fase antecedente all’acquisto effettivo della droga e alla sua immissione nel territorio nazionale.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sottolineando che per la consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti non è sufficiente il mero accordo tra acquirente e venditore. È invece necessaria l’assunzione, da parte dell’importatore, della gestione effettiva dell’attività volta al trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale. Nel caso di specie, l’indagato aveva inviato il denaro a un intermediario che, però, non aveva finalizzato l’operazione. Di conseguenza, la condotta si è fermata allo stadio del tentativo, in quanto l’azione non si è completata e l’evento dannoso (l’effettiva importazione) non si è verificato.
Per quanto riguarda gli altri motivi di ricorso, inclusi quelli sulla sussistenza dei gravi indizi, sull’aggravante della transnazionalità e sulle esigenze cautelari, la Corte li ha ritenuti infondati, giudicando la motivazione del Tribunale del riesame logica, congrua e immune da vizi.
Le Conclusioni
La sentenza rappresenta un’importante conferma della piena utilizzabilità, nel processo penale italiano, delle prove derivanti dalle chat su criptofonini quando acquisite nel rispetto delle procedure di cooperazione giudiziaria europea. Essa chiarisce che la difesa che intenda contestarne la validità ha l’onere di dimostrare una concreta violazione dei diritti fondamentali. Allo stesso tempo, la pronuncia offre una preziosa lezione sulla corretta qualificazione giuridica del reato di importazione di stupefacenti, ribadendo che, in assenza del trasferimento effettivo della sostanza, la condotta va inquadrata nell’ambito del tentativo, con conseguenze significative sul piano sanzionatorio.
Le chat da criptofonini acquisite all’estero sono utilizzabili come prova in Italia?
Sì. La Corte di Cassazione, richiamando le Sezioni Unite, ha confermato che il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate da un’autorità giudiziaria estera, può essere legittimamente trasmesso e utilizzato in un procedimento penale italiano tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI).
È necessaria l’autorizzazione di un giudice italiano per acquisire chat già decriptate da un’autorità estera tramite OEI?
No. La sentenza stabilisce che il pubblico ministero può richiedere e acquisire prove già in possesso delle autorità di un altro Stato membro senza la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice italiano, poiché si tratta di circolazione di prove già formate e non di un nuovo atto di indagine come un’intercettazione.
Quando l’importazione di droga si considera solo ‘tentata’ e non ‘consumata’?
L’importazione è considerata ‘tentata’ quando l’azione non giunge a compimento. Secondo la sentenza, non basta il solo accordo per l’acquisto o l’invio del denaro. Se l’importatore non assume la gestione effettiva del trasferimento della sostanza nel territorio nazionale (ad esempio, perché un intermediario non conclude l’operazione), il reato non è consumato ma rimane allo stadio del tentativo.