Contributi a fondo perduto Covid-19: i requisiti necessari
Il Dipartimento delle Finanze e lo Stato hanno stabilito precise misure di sostegno finanziario durante il periodo della pandemia. Tra queste misure rientrano i contributi a fondo perduto Covid-19 previsti per aiutare i lavoratori autonomi e le imprese colpite dalle chiusure. Molti cittadini hanno richiesto questi aiuti economici per contrastare le perdite subite. Tuttavia la legge impone condizioni stringenti per accedere alle risorse pubbliche. La presenza della sola intenzione di lavorare non basta per ottenere i fondi dello Stato. Un rappresentante di diverse associazioni private ha richiesto i contributi statali affermando di aver subito un danno economico. L’amministrazione finanziaria e le forze dell’ordine hanno avviato approfonditi controlli sui documenti presentati. Le verifiche hanno rivelato che le associazioni non possedevano la partita IVA alla data stabilita dalla norma istitutiva del beneficio. Inoltre gli organismi non avevano ancora avviato alcuna concreta attività commerciale sul mercato.
L’avvio effettivo dell’attività economica prima dell’emergenza
La normativa sull’emergenza sanitaria stabilisce che il sostegno spetta soltanto ai soggetti che esercitavano già una professione o un’impresa. Gli uffici fiscali richiedono la prova di un fatturato o dell’effettivo svolgimento delle operazioni commerciali prima del blocco sanitario. La data del primo gennaio del duemiladiciannove rappresenta un limite temporale fondamentale indicato dal legislatore. Chi ha aperto la partita IVA dopo tale termine deve comunque dimostrare di aver avviato l’attività prima dell’emergenza. Nel caso esaminato dal giudice la difesa sosteneva l’esistenza di atti preparatori e organizzativi. Il richiedente affermava che la fase iniziale della struttura aziendale era pronta e che solo il blocco pandemico aveva impedito l’apertura pubblica. Gli organi di controllo hanno respinto questa tesi interpretativa. Gli atti preparatori non equivalgono all’esercizio effettivo del lavoro o dell’impresa. In assenza di operazioni commerciali reali e registrate non sussiste il diritto all’ottenimento delle somme pubbliche.
Le motivazioni: perché le attività preparatorie non bastano per i contributi a fondo perduto Covid-19
I giudici della Corte di Cassazione hanno chiarito le motivazioni alla base del rigetto del ricorso. Il testo della legge definisce in modo chiaro e inequivocabile i destinatari del contributo statale. L’assegnazione delle risorse pubbliche ha lo scopo di ristorare gli operatori economici già attivi che hanno subito una riduzione del fatturato. Senza il requisito dell’avvio concreto delle attività economiche viene meno la ragione stessa del beneficio finanziario. La circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate conferma questa impostazione interpretativa. La data di apertura formale della partita IVA può anche essere successiva al termine iniziale previsto. Tuttavia l’inizio materiale e concreto delle operazioni economiche deve comunque precedere l’emergenza sanitaria. Le mere iniziative propedeutiche o la semplice organizzazione di progetti futuri non soddisfano la norma. L’assenza dell’attività reale esclude del tutto il diritto a percepire i contributi a fondo perduto Covid-19 messi a disposizione dallo Stato.
Le conclusioni: la decisione della Cassazione e le spese legali
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal legale rappresentante. L’esito del giudizio conferma che le tesi difensive erano del tutto prive di fondamento giuridico. La decisione di secondo grado aveva già escluso la rilevanza penale diretta del fatto trasformandolo in una sanzione amministrativa. L’ulteriore impugnazione davanti ai giudici di legittimità ha trovato una chiusura definitiva con la dichiarazione di inammissibilità. Tale decisione comporta conseguenze economiche dirette per la parte ricorrente. Il cittadino che propone un ricorso manifestamente infondato deve farsi carico delle spese di giustizia. La Corte ha condannato l’uomo al pagamento di tutte le spese del procedimento giudiziario. Oltre alle spese processuali la sentenza impone il pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende. La vertenza si chiude quindi con la conferma della perdita del beneficio e il pagamento delle sanzioni pecuniarie.
Quale elemento è indispensabile per richiedere il contributo a fondo perduto?
È indispensabile dimostrare l’avvio effettivo dell’attività economica prima del termine stabilito dalla legge, non essendo sufficienti le sole fasi preparatorie.
L’apertura ritardata della partita IVA impedisce l’accesso al fondo statale?
L’apertura della partita IVA in data successiva non impedisce l’accesso al fondo, a patto che l’attività economica sia concretamente iniziata prima dell’emergenza.
Quali conseguenze comporta la presentazione di un ricorso inammissibile?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.