Continuazione tra Reati dopo il Patteggiamento: la Procedura è Vincolante
L’istituto della continuazione tra reati è uno strumento fondamentale del nostro ordinamento penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione in fase esecutiva, specialmente quando le condanne derivano da sentenze di patteggiamento, è subordinata al rispetto di un iter procedurale ben definito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’assoluta inderogabilità di tale percorso.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un soggetto condannato con due distinte sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p.). L’interessato, in fase di esecuzione, aveva chiesto al Tribunale di Roma di riconoscere il vincolo della continuazione tra reati oggetto delle due condanne, al fine di ottenere una rideterminazione della pena complessiva in senso più favorevole.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato l’istanza. Contro tale decisione, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione dell’art. 81 cpv. del codice penale, che disciplina appunto il reato continuato.
La Procedura Specifica per la Continuazione tra Reati
Il cuore della questione, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, non risiede nel merito della richiesta, bensì in un vizio procedurale. L’istanza, infatti, non era stata avanzata seguendo la procedura specifica e inderogabile prevista dall’articolo 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.
Questa norma delinea uno schema preciso: quando si chiede di applicare la disciplina della continuazione tra reati in fase esecutiva su sentenze di patteggiamento, è indispensabile che il Pubblico Ministero esprima un formale consenso o dissenso sulla pena ricalcolata. Questo passaggio non è una mera formalità, ma un elemento costitutivo del procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamando la sentenza Sez. 1, n. 22298/2018). I giudici hanno sottolineato che, in materia di esecuzione, la richiesta di continuazione tra reati per sentenze di patteggiamento è inammissibile se presentata senza l’osservanza dello schema procedimentale dell’art. 188 disp. att. c.p.p.
Il legislatore ha previsto un percorso obbligato che non ammette alternative. È necessario che il Pubblico Ministero si esprima sulla nuova pena determinata, fermo restando il potere del giudice di controllare la congruità della pena e di ritenere ingiustificato l’eventuale dissenso del PM. Tuttavia, il passaggio procedurale del coinvolgimento della pubblica accusa non può essere omesso. Poiché nel caso di specie l’istanza non aveva seguito tale iter, il ricorso è stato respinto per una ragione puramente procedurale, senza entrare nel merito della sussistenza o meno del ‘medesimo disegno criminoso’.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame offre un’importante lezione pratica: la forma, nel diritto processuale, è sostanza. Chi intende avvalersi dell’istituto della continuazione tra reati in fase esecutiva dopo sentenze di patteggiamento deve necessariamente seguire la procedura dialogica con il Pubblico Ministero, come imposto dall’art. 188 disp. att. c.p.p. Saltare questo passaggio comporta l’inammissibilità della richiesta, vanificando la possibilità di ottenere una revisione della pena. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere la continuazione tra reati dopo due sentenze di patteggiamento?
Sì, è possibile chiedere il riconoscimento del vincolo della continuazione in fase esecutiva anche tra reati oggetto di sentenze di patteggiamento, ma è necessario seguire una specifica procedura.
Qual è la procedura corretta da seguire in questi casi?
La richiesta deve essere presentata seguendo lo schema procedimentale delineato dall’art. 188 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. Questo richiede che il Pubblico Ministero esprima un formale consenso o dissenso sulla rideterminazione della pena.
Cosa succede se non si segue la procedura prevista dall’art. 188 disp. att. c.p.p.?
Se la procedura non viene rispettata e, in particolare, se manca il coinvolgimento del Pubblico Ministero, la richiesta di continuazione viene dichiarata inammissibile. Il giudice, in tal caso, non può esaminare il merito della richiesta.