Continuazione reato sentenza straniera: La Cassazione chiude la porta
La possibilità di applicare la continuazione reato sentenza straniera è un tema complesso che tocca i principi fondamentali della sovranità nazionale e della cooperazione giudiziaria. Con la recente sentenza n. 28408 del 23 aprile 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento consolidato: non è possibile unificare, tramite l’istituto della continuazione, una pena inflitta da un giudice italiano con una derivante da una sentenza emessa da un’autorità straniera, anche se quest’ultima è stata riconosciuta in Italia. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I fatti di causa
Un soggetto, condannato con tre distinte sentenze, ha presentato un’istanza al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati. Le sentenze in questione erano:
- Una condanna del 2009 emessa dalla Crown Court di Croydon (Regno Unito), successivamente riconosciuta dalla Corte d’appello italiana.
- Una condanna del 2016 del Tribunale di Cagliari per reati in materia di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/90) commessi tra il 2008 e il 2009.
- Una condanna del 2021, sempre del Tribunale di Cagliari, per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.) commessa nel 2016.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza, sostenendo l’impossibilità di applicare la continuazione tra sentenze italiane e straniere e rilevando la disomogeneità e la distanza temporale tra i reati commessi in Italia. Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione.
La questione della continuazione reato sentenza straniera davanti alla Cassazione
Il ricorrente ha basato il suo appello su tre motivi principali:
- Violazione di legge procedurale: Sosteneva che il giudice avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la copia della sentenza straniera, come previsto dall’art. 186 disp. att. c.p.p.
- Errata applicazione della legge sostanziale: Argomentava che l’art. 12 del codice penale non escluderebbe la possibilità di riconoscere la continuazione, in quanto rientrerebbe tra gli “altri effetti penali” della sentenza.
- Questione di legittimità costituzionale: Sollevava dubbi sulla costituzionalità dell’art. 12 cod. pen. per violazione dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e della finalità rieducativa della pena (art. 27 Cost.), creando una disparità di trattamento ingiustificata.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato in ogni suo punto. La decisione si fonda su principi cardine del nostro ordinamento giuridico.
Il fulcro della motivazione risiede nel principio di sovranità e giurisdizione dello Stato. La Corte ha affermato che l’applicazione della continuazione tra un reato giudicato in Italia e uno all’estero comporterebbe una rideterminazione della pena inflitta da un giudice straniero, atto che esula dalla giurisdizione italiana. Lo Stato italiano non ha il potere di modificare una pena decisa da un altro Stato sovrano. Questo creerebbe una “pena illegale” per la parte relativa al reato giudicato all’estero.
La disciplina del riconoscimento delle sentenze penali straniere, contenuta nell’art. 12 del codice penale, elenca tassativamente gli effetti per cui tale riconoscimento può avvenire (recidiva, dichiarazione di abitualità, ecc.). La continuazione non rientra in questo elenco. La giurisprudenza, sia di legittimità che costituzionale (con la fondamentale ordinanza n. 72 del 1997), ha costantemente ribadito questa interpretazione restrittiva.
Inoltre, la Corte ha specificato che neanche le normative più recenti in materia di cooperazione giudiziaria, come il D.Lgs. n. 73 del 2016, hanno modificato tale assetto, poiché si limitano a reiterare le finalità già previste dall’art. 12 cod. pen.
Infine, sono state respinte le questioni di legittimità costituzionale. La differenza di trattamento tra chi commette reati solo in Italia e chi li commette anche all’estero non è irragionevole, ma è una diretta conseguenza dei limiti naturali della sovranità e della giurisdizione dello Stato italiano. Non vi è violazione del principio rieducativo della pena, poiché il mancato riconoscimento della continuazione non determina sperequazioni punitive arbitrarie, ma discende appunto da questi limiti invalicabili.
Conclusioni
La sentenza in esame conferma con chiarezza un punto fermo del diritto penale internazionale: l’istituto della continuazione è inapplicabile quando coinvolge sentenze penali straniere, anche se formalmente riconosciute in Italia. La decisione riafferma la preminenza del principio di sovranità nazionale, secondo cui un giudice italiano non può interferire con la determinazione della pena effettuata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato. Pertanto, la richiesta di unificare le pene in un unico vincolo criminoso in un contesto transnazionale rimane, allo stato attuale della legislazione e della giurisprudenza, una strada non percorribile.
È possibile applicare la continuazione tra un reato giudicato in Italia e uno giudicato con una sentenza straniera, anche se riconosciuta?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile applicare la disciplina della continuazione tra un reato giudicato in Italia e un reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta, poiché il vincolo della continuazione non rientra tra le condizioni per cui può essere finalizzato il riconoscimento secondo l’art. 12 del codice penale.
Per quale motivo la legge italiana non permette di unificare, tramite la continuazione, pene derivanti da sentenze italiane e straniere?
Il motivo principale risiede nel principio di sovranità e nel difetto di giurisdizione dello Stato italiano. Rideterminare la misura della pena inflitta da un giudice di uno Stato estero, applicando la disciplina del reato continuato, costituirebbe un’invasione della sovranità di tale Stato e l’applicazione di una pena illegale per la parte relativa al reato giudicato all’estero.
Le normative europee recenti in materia di cooperazione giudiziaria hanno cambiato questa regola?
No. Secondo la Corte, neanche le normative più recenti, come il d.lgs. n. 73 del 2016, hanno modificato la situazione. Tali disposizioni, pur estendendo la valutazione a sentenze straniere non riconosciute nell’ambito di procedure di assistenza, reiterano le finalità previste dall’art. 12 cod. pen., tra le quali non figura l’applicazione della continuazione.