Confisca tributaria e concordato in appello: i chiarimenti della Cassazione
La confisca tributaria rappresenta uno dei pilastri del sistema sanzionatorio penale-fiscale, agendo direttamente sul profitto derivante dall’evasione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della sua applicabilità quando le parti raggiungono un accordo sulla pena in secondo grado, il cosiddetto concordato in appello.
Il caso e lo scenario processuale
La vicenda trae origine dalla condanna di due soggetti per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti. In grado di appello, la difesa e la Procura Generale avevano concordato una rideterminazione della pena, rinunciando ai motivi di gravame. Tuttavia, i condannati hanno successivamente proposto ricorso in Cassazione contestando la legittimità della confisca tributaria disposta dai giudici di merito.
La contestazione sulla retroattività
Il punto centrale del ricorso riguardava l’applicabilità dell’art. 12-bis del d.lgs. 74/2000. Secondo i ricorrenti, tale norma, introdotta nel 2015, non avrebbe potuto essere applicata a reati commessi tra il 2012 e il 2013. Inoltre, veniva lamentato che la confisca tributaria non fosse stata esplicitamente inserita nell’accordo sulla pena raggiunto ex art. 599-bis c.p.p.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato il rigetto dei ricorsi su due pilastri giuridici fondamentali. In primo luogo, ha rilevato che la confisca tributaria costituisce una statuizione accessoria obbligatoria. Questo significa che il giudice ha il dovere di disporla per legge, indipendentemente dal fatto che essa sia stata o meno oggetto di negoziazione tra le parti durante il concordato in appello. La rinuncia ai motivi di appello operata dai ricorrenti rendeva, di fatto, inammissibile ogni successiva censura in sede di legittimità.
In secondo luogo, i giudici hanno chiarito il profilo della successione delle leggi nel tempo. Esiste infatti una piena continuità normativa tra l’attuale art. 12-bis del d.lgs. 74/2000 e la previgente disciplina contenuta nell’art. 322-ter del codice penale. Poiché la sostanza della misura ablativa non è mutata, la sua applicazione anche a fatti commessi prima del 2015 è perfettamente legittima e non viola il principio di irretroattività della legge penale.
Le conclusioni
La decisione ribadisce che la confisca tributaria non è un elemento disponibile dalle parti nel corso di un patteggiamento o di un concordato. La sua natura di misura di sicurezza o sanzione accessoria obbligatoria impone al giudice di calcolarne l’importo in base al profitto del reato effettivamente accertato, al netto delle annualità eventualmente cadute in prescrizione. Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che la definizione agevolata del pacchetto sanzionatorio principale non mette al riparo dalle aggressioni patrimoniali dello Stato, qualora il profitto del reato sia chiaramente individuato.
La confisca può essere esclusa da un accordo sulla pena in appello?
No, la confisca è una statuizione accessoria obbligatoria che il giudice deve disporre per legge, indipendentemente dall’accordo raggiunto tra accusa e difesa sulla pena principale.
Si può applicare la confisca per reati tributari commessi prima del 2015?
Sì, la giurisprudenza riconosce una piena continuità normativa tra le vecchie e le nuove disposizioni, rendendo legittima l’applicazione della misura anche per condotte antecedenti alla riforma del 2015.
Cosa comporta l’inammissibilità del ricorso in Cassazione?
L’inammissibilità impedisce l’esame dei motivi di ricorso e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.