Confisca facoltativa nel patteggiamento: il giudice può decidere d’ufficio?
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 40797/2024) affronta un tema cruciale nell’ambito del patteggiamento: il potere del giudice di disporre la confisca facoltativa di un bene, come un telefono cellulare, anche quando il pubblico ministero non ne ha fatto esplicita richiesta. La decisione chiarisce l’impatto della Riforma Cartabia su questa delicata questione, confermando l’ampia discrezionalità del magistrato in assenza di un diverso accordo tra le parti.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli. L’imputato, accusato di reati quali tentativo di estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, aveva concordato la pena con la pubblica accusa. Nella sentenza, il giudice aveva però disposto anche la confisca del telefono cellulare utilizzato per commettere i reati. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, contestando unicamente questo punto. Secondo il ricorrente, la confisca era illegittima perché non era stata oggetto dell’accordo tra le parti né era stata richiesta dal pubblico ministero.
La questione della confisca facoltativa e l’impatto della Riforma Cartabia
Il nucleo del ricorso si basava sull’idea che, nel patteggiamento, il giudice non potesse andare oltre quanto concordato tra accusa e difesa. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile per due ragioni principali: aspecificità e manifesta infondatezza.
La Corte ha evidenziato come il ricorrente avesse ignorato la fondamentale modifica normativa introdotta dal D.Lgs. 150/2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) all’articolo 444 del codice di procedura penale. La nuova formulazione della norma, applicabile al caso di specie, stabilisce che l’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice di non ordinare la confisca facoltativa.
La Decisione della Cassazione: Potere d’Ufficio del Giudice
Questa modifica, secondo gli Ermellini, inverte la prospettiva. Se le parti hanno la facoltà di chiedere di escludere la confisca, ne consegue che, in assenza di tale richiesta, il giudice conserva pienamente il suo potere di disporla d’ufficio. Il silenzio delle parti sull’argomento non limita il potere del giudice, ma al contrario lo lascia intatto.
La Corte ha inoltre rafforzato questa interpretazione richiamando un principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui la confisca facoltativa, essendo una misura di sicurezza, rappresenta una pronuncia consequenziale alla decisione principale (condanna o assoluzione). Pertanto, il giudice di cognizione può applicarla anche di propria iniziativa, senza una specifica istanza del pubblico ministero.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si fondano su un’analisi logica e letterale della normativa vigente. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché basato su una lettura superata della legge, che non teneva conto degli effetti della Riforma Cartabia. La nuova disciplina del patteggiamento, come interpretata dalla Cassazione, attribuisce alle parti l’onere di negoziare e richiedere espressamente l’esclusione della confisca. In mancanza di un accordo esplicito in tal senso, il potere-dovere del giudice di valutare l’applicazione di tale misura di sicurezza rimane inalterato. La decisione, pertanto, non fa altro che confermare la legittimità dell’operato del G.U.P., che ha correttamente esercitato la propria discrezionalità.
Conclusioni
Questa sentenza offre un importante chiarimento pratico per avvocati e imputati che scelgono la via del patteggiamento. L’accordo sulla pena non esaurisce necessariamente tutti gli aspetti della decisione finale. Se si intende evitare la confisca facoltativa di beni pertinenti al reato, è indispensabile che la difesa e l’accusa lo prevedano espressamente nell’accordo da sottoporre al giudice. Il silenzio su questo punto lascia al magistrato la piena libertà di decidere, confermando che la confisca rimane uno strumento a sua disposizione per completare il quadro sanzionatorio, anche nel contesto di un rito premiale come il patteggiamento.
Nel patteggiamento, il giudice può ordinare la confisca facoltativa anche se il pubblico ministero non la chiede?
Sì. Secondo la sentenza, a seguito della Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), il giudice può disporre la confisca facoltativa di propria iniziativa, a meno che l’imputato e il pubblico ministero non abbiano esplicitamente concordato e richiesto di escluderla.
Per quale motivo il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto aspecifico e manifestamente infondato. La difesa non ha tenuto conto della modifica normativa introdotta all’art. 444 del codice di procedura penale, basando le proprie argomentazioni su un quadro legislativo non più attuale.
Cosa cambia con la Riforma Cartabia in tema di confisca nel patteggiamento?
La Riforma Cartabia ha modificato l’art. 444 c.p.p., prevedendo che le parti possano chiedere al giudice di non applicare la confisca facoltativa. La Corte di Cassazione interpreta questa novità nel senso che, se le parti non si attivano per escluderla, il potere del giudice di disporla d’ufficio rimane pienamente integro.