Confisca del Profitto: Quando il Denaro Illecito è Investito in Titoli
Cosa succede quando il denaro proveniente da un’attività illecita viene utilizzato per acquistare beni da un soggetto terzo, e questi beni successivamente spariscono? Lo Stato può rivalersi sul terzo e chiedere la restituzione della somma originaria? Con la sentenza n. 18049/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante chiarimento sui limiti della confisca del profitto di reato, specialmente quando sono coinvolti terzi apparentemente in buona fede.
Il Fatto: L’Investimento del Profitto Illecito e la Confisca
Il caso trae origine da una sentenza di condanna nei confronti dell’amministratore di una società cooperativa, con ordine di confisca diretta del profitto di reato per quasi 700.000 euro. In fase esecutiva, la Procura Generale disponeva la confisca di 16.000 euro nei confronti di una società per azioni, somma corrispondente a quanto la cooperativa le aveva versato anni prima per sottoscrivere dei titoli obbligazionari al portatore.
Il problema sorgeva perché i titoli al portatore, per loro natura, non erano più stati rintracciati. La società emittente si opponeva alla confisca, sostenendo che pagare quella somma allo Stato, senza la restituzione fisica dei titoli, l’avrebbe esposta al rischio di un doppio pagamento qualora un legittimo possessore si fosse presentato in futuro per la riscossione.
La Questione Giuridica: I Limiti della Confisca del Profitto verso Terzi
La questione centrale non riguardava le regole civilistiche sulla circolazione dei titoli di credito, ma i confini dell’azione penale. Il denaro, profitto del reato, era stato impiegato per un investimento. Di conseguenza, non era più nella disponibilità della cooperativa condannata, ma era entrato nel patrimonio della società emittente i titoli. Oggetto dell’investimento erano diventati i titoli stessi, non più il denaro.
La domanda a cui la Cassazione ha dovuto rispondere è: se il bene acquistato con proventi illeciti (i titoli) non è reperibile, è possibile confiscare il prezzo pagato presso il venditore terzo, che si presume estraneo ai fatti?
La Decisione della Cassazione e il Principio della “Non Estraneità” al Reato
La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società emittente, annullando l’ordinanza di confisca e rinviando il caso alla Corte d’Appello per un nuovo esame. Il principio stabilito è di fondamentale importanza: la confisca del profitto non può colpire il terzo che ha ricevuto il denaro come corrispettivo di una vendita, a meno che non vengano soddisfatte condizioni ben precise.
Il denaro investito non può essere considerato nuovamente “profitto di reato” solo perché il bene acquistato non si trova. Oggetto della confisca diretta avrebbe dovuto essere il bene frutto dell’investimento (i titoli), non il suo prezzo, ormai nella disponibilità definitiva del terzo.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che l’ostacolo principale a tale confisca è il principio secondo cui la misura non può pregiudicare i diritti di una “persona estranea al reato”. La vera questione, dunque, è stabilire se la società emittente fosse effettivamente tale. Secondo la giurisprudenza consolidata, non può considerarsi “estraneo” al reato chi:
- Ha concorso o contribuito alla sua consumazione.
- Ne ha tratto un vantaggio immediato e diretto.
- Ha consapevolmente aiutato l’autore del reato a consolidare il vantaggio illecito, ad esempio attraverso operazioni di investimento.
La Corte d’Appello, nella sua precedente decisione, aveva omesso di indagare questo aspetto cruciale, dando per scontato che si potesse procedere alla confisca del prezzo. La Cassazione ha invece imposto di verificare se la società emittente fosse a conoscenza dell’origine illecita dei fondi o se avesse in qualche modo agevolato l’operazione di “pulizia” del denaro.
Le Conclusioni
La sentenza fissa un paletto fondamentale a tutela dei terzi che entrano in rapporti commerciali con soggetti che hanno commesso reati. Il profitto di un’attività illecita, una volta investito, si “trasforma” nel bene acquistato. È quest’ultimo che deve essere oggetto di confisca. Se tale bene non è rintracciabile, lo Stato non può semplicemente tornare indietro e pretendere la restituzione del prezzo dal venditore. Potrà farlo solo se riuscirà a dimostrare che il venditore non era un semplice e ignaro operatore commerciale, ma un soggetto “non estraneo” al reato. Questa decisione rafforza la certezza dei rapporti giuridici e pone un onere probatorio più stringente a carico dell’accusa.
È possibile confiscare presso un terzo il denaro, profitto di reato, che è stato usato per acquistare un bene (come titoli al portatore) se tale bene non viene più ritrovato?
No, di regola non è possibile. La confisca diretta deve avere ad oggetto il bene acquistato. Il denaro originario, una volta entrato nella disponibilità del terzo venditore, non può essere confiscato a meno che non si dimostri che il terzo non è “estraneo al reato”.
Cosa significa essere una “persona non estranea al reato” ai fini della confisca?
Significa essere un soggetto che, pur non essendo l’autore materiale, ha concorso o contribuito alla consumazione del reato, ne ha tratto un vantaggio diretto, oppure ha consapevolmente aiutato a consolidare il vantaggio illecito, ad esempio investendolo in altri beni.
Se una società emette titoli al portatore e riceve in pagamento denaro di provenienza illecita, rischia la confisca di quella somma?
Rischierebbe la confisca solo se la Procura dimostrasse che la società emittente non era estranea al reato originario da cui proveniva il denaro, o se l’ente che ha acquistato i titoli conservasse ancora l’effettiva disponibilità di quel denaro presso l’emittente. In assenza di queste prove, la società emittente è considerata un terzo tutelato.