Concordato in appello: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il concordato in appello, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso che consente alle parti di accordarsi sulla rideterminazione della pena, rinunciando ai motivi di appello. Ma quali sono i limiti per impugnare una sentenza che ratifica tale accordo? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sulla questione, stabilendo l’inammissibilità del ricorso basato sulla presunta omessa motivazione riguardo alla quantificazione di una pena che le parti stesse hanno concordato.
I Fatti del Caso
Due imputati, tramite il loro procuratore, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Genova. Quest’ultima aveva applicato la pena concordata tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. L’unico motivo di ricorso sollevato era il vizio di omessa motivazione in relazione alla quantificazione della pena. In sostanza, i ricorrenti si dolevano del fatto che il giudice d’appello non avesse spiegato le ragioni per cui la pena concordata fosse stata ritenuta congrua.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto un accordo sulla pena, non è più possibile contestarne la misura attraverso un ricorso per cassazione, a meno che non si deducano vizi specifici che inficiano la formazione della volontà delle parti o l’illegalità della pena stessa. Il motivo sollevato dai ricorrenti non rientrava in nessuna delle censure ammissibili.
Le motivazioni e i limiti del ricorso in caso di concordato in appello
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il ricorso avverso una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo per motivi molto specifici. Questi includono:
- Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
- Mancato consenso del pubblico ministero.
- Contenuto della pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo.
Sono invece inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato (come la valutazione delle prove), alla mancata applicazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., e soprattutto a vizi sulla determinazione della pena. Quest’ultimo punto è ammissibile solo se la sanzione applicata è illegale, ovvero non rientra nei limiti edittali previsti dalla legge per quel reato o è di una specie diversa da quella prevista.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno lamentato una generica omessa motivazione su una pena che non era illegale e che, soprattutto, era stata concordata dalle stesse parti che ora la contestavano. Di conseguenza, la censura è stata ritenuta estranea alle questioni che possono essere sollevate con un ricorso per cassazione avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza il principio secondo cui l’adesione al concordato in appello implica una sostanziale accettazione della pena e una rinuncia a contestarne la congruità. Chi sceglie questa strada processuale non può, in un secondo momento, lamentare una mancanza di motivazione sulla misura della sanzione che ha contribuito a determinare. La Corte di Cassazione, dichiarando l’inammissibilità del ricorso, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa evidente nel proporre un’impugnazione priva dei presupposti di legge. La decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente le implicazioni e i limiti di un accordo sulla pena in grado di appello.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello”?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è ammissibile se riguarda vizi nella formazione della volontà di accordarsi, il mancato consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo. Non è invece possibile contestare aspetti a cui si è rinunciato, come la quantificazione della pena, a meno che questa non sia illegale.
Perché il motivo relativo alla quantificazione della pena è stato dichiarato inammissibile?
Perché la pena era stata concordata dalle stesse parti che poi l’hanno impugnata. La Corte di Cassazione ha stabilito che non si può lamentare la mancanza di motivazione su una misura sanzionatoria che è frutto di un accordo e che non risulta essere illegale (cioè fuori dai limiti previsti dalla legge o di specie diversa).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in questo contesto?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se si ravvisa una colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, viene condannata anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.