Utilizzabilità Chat Criptate: La Cassazione si Allinea alle Sezioni Unite
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha affrontato nuovamente il tema cruciale dell’utilizzabilità chat criptate acquisite da autorità estere. La pronuncia consolida l’orientamento delle Sezioni Unite, stabilendo che i dati ottenuti tramite Ordine di Indagine Europeo (OIE) da piattaforme come SkyEcc ed Eurochat sono pienamente utilizzabili nel processo penale italiano, senza necessità di seguire le complesse procedure previste per le intercettazioni.
I Fatti del Caso: Misure Cautelari e Prove dall’Estero
Il caso nasce dal ricorso di un indagato, raggiunto da un’ordinanza di arresti domiciliari per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’accusa si basava in modo significativo su elementi probatori derivanti da conversazioni avvenute su piattaforme di comunicazione criptate, i cui dati erano stati acquisiti dall’autorità giudiziaria francese e successivamente trasmessi a quella italiana tramite un Ordine di Indagine Europeo.
I Motivi del Ricorso: Tra Vizi Procedurali e Inutilizzabilità
La difesa dell’indagato ha contestato la misura cautelare su due fronti principali.
1. La Mancata Trasmissione degli Atti
In primo luogo, si lamentava una violazione procedurale: la mancata trasmissione al Tribunale del riesame di tutti gli atti relativi all’OIE e di tutte le chat scambiate, atti che erano stati richiamati nell’ordinanza cautelare. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe dovuto comportare la perdita di efficacia del provvedimento restrittivo.
2. L’Eccezione sull’Utilizzabilità delle Chat Criptate
Il secondo e più rilevante motivo di ricorso riguardava l’utilizzabilità chat criptate. La difesa sosteneva che tali messaggi fossero il risultato di intercettazioni “massive” disposte dall’autorità francese. Pertanto, la loro acquisizione e il loro utilizzo in Italia avrebbero dovuto rispettare le garanzie procedurali previste dal nostro ordinamento per le intercettazioni (artt. 270 e 271 c.p.p.), cosa che non era avvenuta. Si invocava, a sostegno di tale tesi, anche una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea (causa C-670/22).
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo infondato. La decisione si allinea in modo netto e coerente ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nelle sentenze “Gjuzi” e “Giorgi” del febbraio 2024, che hanno segnato una svolta sulla materia.
Il Principio Fondamentale: Circolazione della Prova, non Intercettazione
Il cuore della motivazione risiede nella distinzione fondamentale tra l’atto di intercettazione e l’acquisizione di prove già esistenti. La Corte ha ribadito che la trasmissione, tramite OIE, del contenuto di comunicazioni già acquisite e decrittate da un’autorità estera non costituisce un’intercettazione. Si tratta, invece, di un’attività di circolazione di prove tra procedimenti penali diversi, disciplinata dall’art. 270 c.p.p. Di conseguenza, non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano per l’acquisizione di tali dati, potendo il pubblico ministero procedere autonomamente.
Il Rigetto delle Censure Procedurali
La Corte ha giudicato inammissibili e generiche le doglianze sulla mancata trasmissione degli atti, rilevando che la questione non era stata sollevata in termini specifici davanti al Tribunale del riesame. Inoltre, è stato ribadito il principio secondo cui spetta alla difesa dimostrare concretamente la rilevanza degli atti omessi, non potendosi limitare a una contestazione astratta.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su un’applicazione rigorosa dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite. In primo luogo, si chiarisce che l’acquisizione di dati dall’estero non rientra nell’ambito dell’art. 234-bis c.p.p., ma in quello dell’art. 270 c.p.p. La prova, essendo già formata all’estero, circola ed entra nel procedimento italiano.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che l’utilizzabilità chat criptate può essere esclusa solo se il loro impiego determina una violazione dei diritti fondamentali della persona. Tuttavia, l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata, e nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi specifici e concreti in tal senso.
Infine, riguardo al richiamo alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha precisato, sempre sulla scia delle Sezioni Unite, che l’inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni estere opera solo se tali captazioni non sarebbero state consentite in un caso interno analogo. Poiché il reato contestato è il traffico di stupefacenti, per il quale la legge italiana prevede ampiamente il ricorso alle intercettazioni, tale presupposto non sussisteva.
Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che legittima l’uso processuale dei dati provenienti da piattaforme di comunicazione criptata smantellate da autorità estere. Per le difese, diventa sempre più difficile contestare l’ammissibilità di queste prove su un piano puramente formale. La strada per un’eventuale declaratoria di inutilizzabilità passa, invece, per la dimostrazione concreta e specifica di una lesione dei diritti fondamentali, un onere probatorio non sempre facile da assolvere.
È possibile utilizzare in un processo penale italiano le chat criptate acquisite da un’autorità giudiziaria straniera?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato che le chat criptate, già acquisite e decriptate da un’autorità estera e trasmesse tramite Ordine di Indagine Europeo (OIE), sono utilizzabili. Non sono considerate nuove intercettazioni, ma prove già formate che circolano tra procedimenti penali.
L’acquisizione di chat già decriptate dall’estero tramite OIE richiede l’autorizzazione di un giudice italiano?
No. Secondo la sentenza, trattandosi di acquisizione di prove già esistenti e non di un’attività di intercettazione in corso, il pubblico ministero può richiederle direttamente tramite OIE senza la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari.
L’utilizzabilità di queste chat può essere contestata per violazione delle norme sulle intercettazioni?
No, non sulla base delle norme procedurali italiane per le intercettazioni (come l’autorizzazione del giudice), perché l’operazione è qualificata come acquisizione di prove documentali. L’inutilizzabilità può essere dichiarata solo se la difesa dimostra in modo specifico e concreto che il loro impiego viola i diritti fondamentali della persona.