Causa di non punibilità: basta un solo precedente per escluderla? La Cassazione fa chiarezza
La recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 16084 del 2024, offre un’importante delucidazione sui presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131 bis del codice penale. Questa norma, introdotta per deflazionare il sistema giudiziario, consente di non punire reati di minima offensività. Tuttavia, la sua applicazione è esclusa in presenza di una “condotta abituale”. La Corte si è pronunciata proprio su questo punto, stabilendo quanti precedenti sono necessari per integrare tale abitualità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un’imputata per il reato previsto dall’art. 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). La condanna, emessa in primo grado dal Tribunale di Brindisi, era stata confermata dalla Corte di Appello di Lecce. Durante il processo d’appello, la difesa aveva richiesto l’assoluzione per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto la richiesta, motivando la sua decisione sulla base di un unico precedente penale specifico a carico dell’imputata. Secondo i giudici d’appello, tale precedente era sufficiente per considerare la condotta come “abituale” e, di conseguenza, per escludere il beneficio della non punibilità.
La nozione di “condotta abituale” e la Causa di non punibilità
Contro la decisione della Corte d’Appello, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo un’errata interpretazione della legge. Il fulcro del ricorso verteva sulla definizione di “condotta abituale” come presupposto ostativo alla causa di non punibilità. La difesa ha evidenziato come la giurisprudenza di legittimità, in particolare una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Tushaj, n. 13681/2016), avesse già chiarito i contorni di tale nozione. Secondo questo orientamento consolidato, per poter parlare di comportamento abituale non è sufficiente un singolo precedente, ma è necessaria la commissione di almeno due illeciti penali, oltre a quello per cui si procede. La Corte di Appello, quindi, aveva errato nel considerare un solo precedente come un ostacolo insormontabile all’applicazione dell’art. 131 bis c.p.
Le Motivazioni della Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto pienamente il ricorso, ritenendolo fondato. I giudici supremi hanno ribadito che la Corte d’Appello ha commesso un errore di diritto nell’affermare che un unico precedente specifico potesse integrare una condotta abituale. Richiamando esplicitamente la sentenza delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ricordato che “il comportamento è abituale quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame”. Ai fini di questa valutazione, il giudice può considerare non solo le condanne irrevocabili, ma anche altri illeciti della stessa indole sottoposti alla sua cognizione o reati precedentemente dichiarati non punibili proprio in virtù dell’art. 131 bis c.p. Nel caso di specie, essendo presente un solo precedente, mancava il requisito numerico minimo per configurare l’abitualità.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso a un’altra Sezione della Corte di Appello di Lecce per un nuovo giudizio. Quest’ultima dovrà riesaminare la richiesta di applicazione della causa di non punibilità attenendosi al principio di diritto enunciato: un solo precedente penale non è sufficiente a configurare la condotta abituale che preclude il beneficio della particolare tenuità del fatto. Questa sentenza rafforza un importante principio di garanzia, evitando che un singolo errore passato possa automaticamente impedire una valutazione più equa e proporzionata sulla gravità di un nuovo fatto di reato.
Un solo precedente penale è sufficiente a configurare la “condotta abituale” che impedisce l’applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che un singolo precedente non è sufficiente. Per configurare una condotta abituale, l’autore deve aver commesso almeno due illeciti penali, oltre a quello per cui si procede.
Cosa si intende per “condotta abituale” ai fini dell’esclusione della non punibilità?
Per “condotta abituale”, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nella sentenza, si intende la commissione di almeno due illeciti penali, anche successivi al reato in esame, che dimostrano una tendenza a delinquere dell’autore.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di Appello e ha rinviato il caso a un’altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio, che dovrà uniformarsi al principio secondo cui un solo precedente non basta a negare la causa di non punibilità.