Avviso assistenza difensore: è valido anche se dato solo oralmente prima dell’alcoltest?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4932 del 2024, torna su un tema cruciale in materia di guida in stato di ebbrezza: la validità dell’accertamento tramite etilometro e le garanzie difensive dell’indagato. Il caso riguarda una conducente che, dopo aver provocato un incidente, si opponeva alla condanna sostenendo di non aver ricevuto il fondamentale avviso assistenza difensore. La Suprema Corte ha colto l’occasione per ribadire che tale avviso non necessita della forma scritta e la sua avvenuta comunicazione può essere provata con la testimonianza degli agenti operanti.
I Fatti del Caso
Una donna veniva condannata in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, con l’aggravante di aver causato un sinistro stradale. L’alcoltest aveva rilevato un tasso alcolemico di 1,64 g/l, ben al di sopra della soglia massima consentita. La dinamica dell’incidente era chiara: la conducente perdeva il controllo del veicolo, invadeva la corsia opposta e si scontrava con un autobus di linea. La pena inflitta era di sei mesi di arresto e 1500 euro di ammenda, con pena sospesa, revoca della patente e confisca del veicolo.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputata ha basato il ricorso per Cassazione su due motivi principali:
- Violazione delle garanzie difensive: Si sosteneva la nullità dell’accertamento alcolemico per mancato avviso alla conducente della facoltà di farsi assistere da un legale, come previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. A sostegno di questa tesi, la difesa produceva una perizia grafologica che attestava la falsità della firma apposta sul verbale contenente l’avviso.
- Intervenuta prescrizione: Si lamentava che il reato si fosse già estinto per decorso dei termini prima della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello.
La validità dell’avviso assistenza difensore verbale
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella gestione del primo motivo di ricorso. I giudici hanno chiarito che l’avviso assistenza difensore è un atto a forma libera. La legge non impone che sia dato per iscritto. L’importante è che l’indagato sia effettivamente informato di questo suo diritto prima che venga eseguito l’atto irripetibile, quale è l’alcoltest.
La forma scritta rileva solo ai fini della prova: se esiste un verbale sottoscritto, la prova è documentale. In assenza di un verbale, o se questo è contestato (come nel caso di specie, dove la firma era stata disconosciuta), la prova può essere fornita con altri mezzi, in primis attraverso la testimonianza degli agenti di polizia che hanno proceduto al controllo. Secondo la Corte, la credibilità di tale testimonianza è una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione dei giudici di grado inferiore è logica e coerente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambe le doglianze.
Sul punto della prescrizione, i giudici hanno precisato che al calcolo dovevano essere aggiunti non solo i 64 giorni di sospensione per l’emergenza Covid-19, ma anche il periodo di sospensione di un anno e sei mesi previsto dalla Legge Orlando (L. 103/2017) dopo la sentenza di primo grado. Di conseguenza, al momento della pronuncia d’appello, il reato non era ancora prescritto.
In merito alla questione dell’avviso, la Corte ha ritenuto il motivo di ricorso una mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui l’avvertimento può essere dato oralmente. La testimonianza dell’agente, che aveva dichiarato di aver informato più volte la conducente del suo diritto, è stata ritenuta prova sufficiente e credibile. Il fatto che la firma sul modulo fosse stata disconosciuta rendeva inutilizzabile solo quel documento specifico come prova, ma non invalidava la prova testimoniale che, nel processo, aveva dimostrato l’effettivo adempimento dell’obbligo di avviso.
Le Conclusioni
La sentenza consolida un principio di fondamentale importanza pratica: la validità dell’alcoltest non è subordinata alla firma di un verbale. L’obbligo di informare l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore può essere assolto anche oralmente. Spetterà poi al giudice di merito, sulla base delle prove raccolte (in particolare la deposizione degli agenti), valutare se tale garanzia sia stata effettivamente rispettata. Questa decisione sottolinea come la sostanza della garanzia difensiva prevalga sulla forma, purché l’adempimento dell’obbligo informativo sia provato in modo attendibile nel corso del processo.
L’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell’alcoltest deve essere dato per iscritto?
No, la legge non richiede la forma scritta. La Corte di Cassazione ha confermato che l’avviso può essere dato anche oralmente, poiché l’atto ha un contenuto vincolato ma una forma libera. L’importante è che la persona sia stata effettivamente informata.
Come si può provare che l’avviso di farsi assistere da un difensore è stato dato, se non c’è un verbale scritto o la firma è contestata?
La prova può essere fornita mediante la deposizione testimoniale dell’agente operante. Se il giudice ritiene la testimonianza credibile, questa è sufficiente a dimostrare che l’avviso è stato regolarmente dato, superando anche il disconoscimento della firma su un eventuale modulo.
La prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza viene sospesa dopo la sentenza di primo grado?
Sì. Per i fatti commessi sotto la vigenza della cosiddetta Legge Orlando (L. 103/2017), il corso della prescrizione è sospeso per un periodo massimo di un anno e sei mesi dopo la sentenza di primo grado. A questo periodo possono aggiungersi altre cause di sospensione, come quelle previste per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.