Attenuanti Generiche: La Cassazione Ribadisce i Criteri per la Concessione
L’ordinanza in esame offre importanti chiarimenti sui presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e su altri aspetti procedurali di grande rilevanza. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile un ricorso avverso una condanna per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, consolida principi fondamentali in materia di valutazione della pena, oneri dell’imputato e discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia.
I Fatti del Caso
Un giovane veniva condannato dalla Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990, ovvero detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La difesa dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandolo a tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso
Il ricorrente contestava la sentenza di secondo grado sotto tre profili principali:
- Difetto di responsabilità: Si contestava la sussistenza della condotta di detenzione a fini di spaccio.
- Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il mancato contenimento del trattamento sanzionatorio.
- Mancata applicazione delle sanzioni sostitutive: Si censurava la non applicazione delle pene sostitutive brevi previste dalla recente Riforma Cartabia (art. 20-bis c.p.).
La Decisione della Corte e le Motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo una motivazione puntuale per ciascuno dei motivi sollevati dalla difesa.
Inammissibilità del Motivo sulla Responsabilità
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dal giudice di merito. La Corte territoriale aveva, infatti, congruamente valutato gli elementi fattuali, come le modalità di detenzione della sostanza (già suddivisa in dosi) e il contesto temporale del sequestro (avvenuto durante le restrizioni alla circolazione per l’emergenza COVID), ritenendoli indicativi della destinazione allo spaccio.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche: Spiegazione Approfondita
Il punto centrale della pronuncia riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ribadito che, a seguito della riforma del 2008, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. Non è più sufficiente, quindi, il solo stato di incensuratezza dell’imputato per ottenere una diminuzione di pena. Il giudice di merito, nell’esprimere un giudizio di fatto basato sui criteri dell’art. 133 c.p., può considerare preponderante anche un solo elemento negativo (relativo alla personalità del colpevole o alla gravità del reato) per escludere le attenuanti. In questo caso, la Corte territoriale aveva correttamente dato atto della mancanza di qualsiasi elemento positivo idoneo a giustificarne l’applicazione.
Congruità della Pena e Sanzioni Sostitutive
Anche i motivi relativi alla quantificazione della pena e alle sanzioni sostitutive sono stati ritenuti manifestamente infondati. La graduazione della pena, ha ricordato la Corte, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Una censura in sede di legittimità che miri a una nuova valutazione della congruità della pena è inammissibile.
Per quanto riguarda le sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia (art. 20-bis c.p.), la loro applicabilità nei processi pendenti in appello è subordinata a una esplicita richiesta dell’imputato, da formularsi al più tardi durante l’udienza di discussione. In assenza di tale richiesta, il giudice d’appello non ha alcun dovere né di informare l’imputato di tale facoltà, né di motivare la mancata applicazione di tali sanzioni. Nel caso di specie, la richiesta non era stata presentata.
Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e di grande importanza pratica. In primo luogo, stabilisce che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico derivante dalla sola assenza di precedenti penali, ma richiedono la presenza di elementi positivi concreti che il giudice deve valutare. In secondo luogo, chiarisce l’onere processuale a carico dell’imputato: chi intende beneficiare delle nuove sanzioni sostitutive nei giudizi d’appello deve farne espressa richiesta, non potendo fare affidamento su un’applicazione d’ufficio da parte del giudice. La decisione sottolinea, infine, i limiti del sindacato della Corte di Cassazione, che non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella, logicamente motivata, dei giudici di merito.
La sola incensuratezza è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la costante giurisprudenza, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, la sola incensuratezza non è più sufficiente. È necessaria la presenza di elementi o circostanze di segno positivo che giustifichino una diminuzione della pena, e l’assenza di tali elementi è una motivazione sufficiente per il diniego del beneficio.
Il giudice d’appello deve motivare in modo specifico la misura della pena se questa è inferiore alla media edittale?
No. La Corte ricorda che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione sulla graduazione della pena quando questa viene fissata al di sotto della media edittale (calcolata dividendo per due la differenza tra il massimo e il minimo della pena prevista e aggiungendo il risultato al minimo).
L’imputato ha diritto all’applicazione delle sanzioni sostitutive della riforma Cartabia nei processi in corso se non le richiede esplicitamente?
No. L’applicabilità delle pene sostitutive brevi (art. 20-bis c.p.) nei processi pendenti in appello è subordinata a una esplicita richiesta dell’imputato. In assenza di tale richiesta, il giudice non ha l’obbligo di applicarle d’ufficio né di motivare la loro mancata applicazione.