Attenuante valore economico: i limiti nel piccolo spaccio
L’applicazione dell’attenuante valore economico è un tema centrale nel diritto penale, specialmente quando si valuta la gravità dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro i quali il profitto del reato può essere considerato talmente esiguo da giustificare uno sconto di pena.
I fatti oggetto del giudizio
Il caso riguarda un imputato condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, punito ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.P.R. 309/90. Il soggetto era stato trovato in possesso di circa 2,73 grammi di cocaina, già suddivisi in involucri pronti per essere venduti in strada. Tale quantitativo equivaleva a circa 16 dosi medie. La difesa aveva impugnato la sentenza di secondo grado, sostenendo che il valore economico dell’operazione fosse talmente ridotto da meritare il riconoscimento di una specifica attenuante.
La decisione sulla attenuante valore economico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna a sei mesi di reclusione già inflitta dalla Corte d’Appello. Il nodo centrale della decisione ha riguardato l’attenuante valore economico di cui all’art. 62 n. 4 del codice penale. Secondo i giudici, non vi era alcuno spazio per qualificare il profitto dello spaccio come irrisorio, data la natura della sostanza e il numero di dosi potenzialmente immesse sul mercato.
Il diniego dell’attenuante valore economico
Il diniego si fonda sulla valutazione economica del bene oggetto del reato. La Corte ha osservato che la cocaina, nel mercato dello spaccio di strada, ha un prezzo stimato di circa 80 euro al grammo. Di conseguenza, il valore totale della sostanza sequestrata non può essere considerato insignificante. Per l’applicazione di questo beneficio di legge, è necessario che il pregiudizio o il profitto siano quasi nulli, condizione che non si verifica quando il valore complessivo raggiunge cifre che, pur sembrando modeste, hanno un impatto concreto nel contesto criminale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nella necessaria valutazione oggettiva del profitto che l’imputato avrebbe potuto conseguire. Nel piccolo spaccio, la suddivisione in numerose dosi dimostra un’attitudine al guadagno che mal si concilia con il concetto di speciale tenuità economica. La giurisprudenza citata conferma che il valore della cosa sottratta o del profitto cercato deve essere irrisorio non solo per l’imputato, ma anche rispetto alla lesione subita dall’interesse protetto dalla norma penale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dai giudici di legittimità ribadiscono l’inammissibilità del ricorso a causa della manifesta infondatezza del motivo addotto. Oltre alla conferma della pena, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento conferma che, in materia di droga, la soglia per l’irrilevanza economica è estremamente bassa e difficilmente raggiungibile in presenza di spaccio organizzato per dosi.
Quando il profitto dello spaccio è considerato irrisorio per la legge?
Il profitto è considerato irrisorio solo quando il suo valore economico è quasi nullo sia in termini assoluti che in relazione al danno causato alla collettività.
Si può applicare l’attenuante del danno lieve se si vendono 16 dosi di cocaina?
No perché la vendita di 16 dosi medie a un prezzo di mercato standard per lo spaccio di strada non permette di ritenere il profitto come certamente irrilevante.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per spaccio di lieve entità?
Il ricorrente subisce la conferma della condanna e viene obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.