Attenuante L. 895/1967: Pochi Proiettili non Bastano se l’Arma è Funzionante
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36373/2025, ha affrontato un interessante caso riguardante l’applicazione dell’attenuante L. 895/1967 per i reati in materia di armi. La questione centrale verteva sulla possibilità di riconoscere la lieve entità del fatto basandosi unicamente sul numero ridotto di proiettili presenti in un’arma. La decisione della Suprema Corte fornisce chiarimenti importanti sui criteri di valutazione della pericolosità di un’arma, confermando un orientamento consolidato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Quest’ultima aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado, riducendo la pena pecuniaria ma confermando la condanna dell’imputato per i reati legati al possesso di armi (artt. 4 e 7 della L. n. 895/1967) e ricettazione (art. 648 c.p.).
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, la difesa contestava la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 5 della L. 895/1967, che permette una riduzione della pena per i fatti di “lieve entità”. L’unico argomento a sostegno di tale richiesta era che la pistola in sequestro, un’arma calibro 38, conteneva solamente tre proiettili.
La Valutazione della Corte sull’attenuante L. 895/1967
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo i giudici, il motivo di ricorso era del tutto generico e non riusciva a scalfire la logica e persuasiva motivazione della sentenza d’appello.
La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato un dato cruciale: l’arma era perfettamente funzionante e pronta all’uso. Di fronte a questa constatazione, il ricorso dell’imputato non spiegava in che modo la presenza di soli tre proiettili potesse rendere il fatto “scarsamente offensivo” o diminuire la “potenzialità dell’arma carica”.
I giudici di legittimità hanno osservato come il ricorso si limitasse a riproporre in modo pedissequo le stesse censure già presentate in appello, senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte territoriale e senza confutarle in modo specifico.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine nella valutazione della pericolosità dei reati in materia di armi: la potenzialità offensiva concreta del bene. La Corte ha ribadito che un’arma carica, funzionante e pronta all’uso possiede una pericolosità intrinseca elevata, che non viene significativamente ridotta dal numero di colpi presenti nel caricatore.
Il fatto che l’arma potesse sparare, anche solo tre volte, la rende uno strumento con una notevole capacità di offesa. Pertanto, la sola circostanza quantitativa dei proiettili non è sufficiente per qualificare il fatto come di lieve entità ai fini dell’applicazione dell’attenuante L. 895/1967. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non ha fornito elementi validi per contestare questa valutazione, risultando generico e manifestamente infondato.
Le Conclusioni
In conclusione, la decisione rafforza l’orientamento secondo cui, per la concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, è necessaria una valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto. La piena operatività e la prontezza all’uso di un’arma sono considerate elementi di gravità tali da prevalere su aspetti quantitativi, come il numero di munizioni. L’ordinanza serve da monito: la generica riproposizione dei motivi di appello, senza un confronto specifico con le ragioni della decisione impugnata, conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Avere pochi proiettili in un’arma è sufficiente per ottenere l’attenuante del fatto di lieve entità?
No, la Corte ha stabilito che se l’arma è funzionante e pronta all’uso, il numero ridotto di proiettili non è di per sé sufficiente a rendere il fatto scarsamente offensivo o meno pericoloso, e quindi a giustificare l’attenuante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confutare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata e risultando quindi generico.
Quale criterio utilizza la Corte per valutare la pericolosità di un’arma ai fini dell’attenuante?
La Corte valuta la potenzialità offensiva concreta dell’arma. In questo caso, il fatto che la pistola fosse calibro 38, funzionante e pronta all’uso, è stato considerato un elemento decisivo che prevale sulla circostanza del numero limitato di proiettili.