Astensione difensori e rito cartolare in appello
L’astensione difensori rappresenta un presidio di libertà e un diritto sindacale fondamentale per la categoria forense. Tuttavia, la sua efficacia processuale deve essere coordinata con le nuove modalità di svolgimento dei processi, in particolare con il rito cartolare. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha chiarito i confini di questo diritto quando il processo si svolge senza la presenza fisica delle parti.
Il caso e la contestazione dell’imputato
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per lesioni colpose e guida in stato di alterazione. In sede di appello, il difensore aveva depositato una nota scritta dichiarando di aderire all’astensione difensori proclamata dagli organismi di categoria. Nonostante la dichiarazione, la Corte d’Appello aveva emesso sentenza di conferma della condanna senza disporre il rinvio dell’udienza. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando la nullità della sentenza per mancata assistenza difensiva.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura del rito applicato in appello. Poiché il giudizio si è svolto nelle forme della trattazione cartolare (prevista dalla normativa emergenziale e poi stabilizzata), la presenza del difensore non era prevista né necessaria, a meno di una specifica richiesta di discussione orale.
Astensione difensori e diritto alla presenza
Secondo i giudici di legittimità, il principio che impone il rinvio dell’udienza in caso di astensione difensori si applica solo quando è prevista la partecipazione fisica o virtuale delle parti. Nel rito cartolare, il contraddittorio si realizza esclusivamente attraverso il deposito di memorie e conclusioni scritte. Se la parte non richiede espressamente di discutere oralmente la causa, decade il diritto a partecipare all’udienza e, di conseguenza, l’adesione allo sciopero non ha alcun impatto sulla validità del procedimento.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’interpretazione dell’art. 23 bis del d.l. 137/2020. La norma stabilisce che il diritto alla discussione orale deve essere esercitato tramite una richiesta formale entro termini perentori. In mancanza di tale istanza, il processo perde la sua connotazione di udienza partecipata. Pertanto, l’astensione difensori non può paralizzare un procedimento che, per legge, non prevede la presenza del legale. La lesione del diritto di difesa è stata esclusa poiché la parte ha avuto la possibilità di presentare le proprie conclusioni in forma scritta, esaurendo così le facoltà difensive previste per quel rito.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione riafferma che l’astensione difensori non opera automaticamente come causa di rinvio in ogni tipologia di udienza. È onere della difesa attivare i meccanismi necessari, come la richiesta di discussione orale, per trasformare il rito cartolare in un’udienza partecipata dove lo sciopero possa spiegare i suoi effetti. La mancata osservanza di questi oneri procedurali rende il ricorso manifestamente infondato, comportando anche la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
L’adesione del difensore a uno sciopero comporta sempre il rinvio dell’udienza?
No, nel rito cartolare l’astensione non obbliga al rinvio se la difesa non ha preventivamente richiesto la discussione orale della causa.
Cosa succede se il difensore non chiede la discussione orale in appello?
Il processo si svolge esclusivamente in forma scritta tramite il deposito di atti e il diritto alla partecipazione fisica in aula decade.
Quali sono le conseguenze di un ricorso basato su motivi manifestamente infondati?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.