Associazione per delinquere: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. 5 Penale, n. 11101 del 2024, offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso contro le misure cautelari, in particolare per il grave reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato, ribadendo che la sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Un indagato veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con l’accusa di partecipare a un’associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso e di aver agito per agevolare un’associazione di tipo mafioso. Inizialmente, gli era stata contestata anche la partecipazione diretta a quest’ultima associazione.
Il Tribunale del Riesame, pur confermando la misura cautelare, aveva operato una distinzione cruciale: riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico, ma li giudicava insufficienti per dimostrare un’affiliazione diretta al clan mafioso, annullando su questo punto l’ordinanza del GIP. L’indagato, non soddisfatto, proponeva ricorso per Cassazione contro la decisione del Riesame.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
La difesa dell’indagato si basava su quattro motivi principali, tutti respinti dalla Suprema Corte in quanto ritenuti inammissibili.
Genericità e critica a presunte ‘prassi’ investigative
Il ricorrente lamentava una presunta ‘prassi’ della Procura secondo cui, in presenza di un’organizzazione mafiosa, si darebbe per scontata l’esistenza anche di un’associazione per lo spaccio. La Corte ha bollato questo motivo come ‘intrinsecamente generico’, sottolineando come, al contrario, il Tribunale del Riesame avesse attentamente distinto i due sodalizi, escludendo proprio la partecipazione a quello mafioso.
Il tentativo di riesame nel merito sull’associazione per delinquere
Il secondo motivo contestava la partecipazione all’associazione per delinquere, sostenendo che l’indagato agisse in autonomia, limitandosi a versare quote estorsive al clan. Anche in questo caso, la Cassazione ha ribadito il proprio ruolo: il controllo di legittimità non include il potere di revisionare gli elementi fattuali. Il ricorso era volto a ottenere un inammissibile ‘sindacato sul merito’, mentre il Tribunale aveva fornito una motivazione adeguata e logica, basata su elementi concreti come intercettazioni relative a importanti partite di droga e riscontri della polizia giudiziaria.
Altri motivi generici
Anche gli altri motivi, relativi alla sussistenza dell’aggravante mafiosa e alla qualificazione del fatto come semplice spaccio, sono stati giudicati generici e confusi, privi della specificità richiesta per un ricorso in Cassazione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione fonda la propria decisione su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità ha per oggetto la verifica della corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non una nuova valutazione delle prove. Il ricorso per cassazione, specialmente in materia cautelare, deve evidenziare vizi di violazione di legge o difetti di motivazione manifesti e decisivi, non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli indizi.
Nel caso specifico, il Tribunale del Riesame aveva svolto correttamente il suo compito: aveva analizzato le prove (in particolare, le conversazioni intercettate), le aveva interpretate in modo coerente e aveva fornito una motivazione logica per giustificare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Le censure del ricorrente, al contrario, erano mere asserzioni o tentativi di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, attività preclusa alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
Questa sentenza riafferma con forza i confini del sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari personali. Per ottenere un esame nel merito, la difesa deve presentare motivi specifici che denuncino un’errata applicazione delle norme o un’illogicità palese nel ragionamento del giudice del Riesame. Un ricorso basato su contestazioni generiche o sulla richiesta di una diversa interpretazione delle prove è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione comporta per il ricorrente non solo la conferma della misura cautelare, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della necessità di un uso ponderato e tecnicamente corretto di questo importante strumento di impugnazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove in un giudizio cautelare?
No, il controllo della Corte di Cassazione è limitato alla legittimità del provvedimento. Non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né quello di riconsiderare lo spessore degli indizi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici, basati su mere asserzioni o miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Il ricorrente non ha evidenziato effettive violazioni di legge o vizi di manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale.
Qual è la differenza tra associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e un semplice spaccio?
La sentenza ribadisce che l’associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/90) presuppone una struttura stabile e organizzata, con suddivisione di ruoli, finalizzata a commettere una pluralità di delitti di traffico. Il semplice spaccio (art. 73 d.P.R. 309/90) è invece un singolo reato, distinto da un contesto associativo permanente.