Associazione a delinquere narcotraffico: quando un fornitore diventa partecipe?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34191 del 2024, torna su un tema cruciale del diritto penale: la distinzione tra il semplice spacciatore, anche se abituale, e il partecipe di una associazione a delinquere narcotraffico. Questa pronuncia offre importanti chiarimenti sui criteri utilizzati dai giudici per determinare quando un soggetto si integra stabilmente in un sodalizio criminale, superando il confine del mero concorso di persone nel reato. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i confini di questa complessa fattispecie.
I fatti del caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un indagato avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. L’accusa era quella di aver partecipato a un’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, agendo come fornitore stabile di hashish per il gruppo. La difesa sosteneva che mancassero gli elementi costitutivi dell’associazione e, in ogni caso, la prova di una partecipazione consapevole del proprio assistito, il quale avrebbe avuto contatti solo con uno dei presunti vertici del gruppo, senza essere a conoscenza dell’esistenza di una struttura organizzata.
I criteri per la partecipazione all’associazione a delinquere narcotraffico
La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce i principi consolidati in materia. Per configurare il reato associativo non basta una serie di episodi di spaccio, ma è necessaria l’esistenza di un vincolo stabile e permanente tra tre o più persone. Questo legame, definito affectio societatis, implica la consapevolezza di ciascun membro di far parte di una struttura organizzata, anche se rudimentale, e di contribuire con la propria condotta alla realizzazione di un programma criminale comune e indeterminato.
Il punto centrale della sentenza è la trasformazione del rapporto tra fornitore e acquirente. Un semplice rapporto commerciale, anche se continuativo, non basta. Si ha partecipazione quando questo legame supera la soglia del singolo affare e si trasforma in un’adesione al programma del gruppo. Questo salto di qualità può essere desunto da una serie di facta concludentia (fatti concludenti), quali:
- La continuità e la sistematicità delle forniture.
- La quantità ingente dello stupefacente trattato.
- La rilevanza oggettiva del ruolo del fornitore per la sopravvivenza e l’operatività del sodalizio.
- La consapevolezza di operare in una dimensione collettiva, ad esempio avendo contatti con più membri del gruppo o essendo a conoscenza delle dinamiche interne.
Nel caso specifico, il Tribunale aveva correttamente valorizzato le intercettazioni, dalle quali emergeva non solo un rapporto stretto e continuativo con il vertice dell’associazione, ma anche la capacità di organizzare in tempi rapidi il trasporto di ingenti quantitativi di droga, un elemento che logicamente presupponeva l’esistenza di una struttura consolidata.
La valutazione delle esigenze cautelari
Il ricorrente contestava anche la necessità della custodia in carcere, ritenendola una misura sproporzionata. La Corte ha respinto anche questa doglianza. La legge prevede una presunzione di adeguatezza della custodia in carcere per reati gravi come l’associazione a delinquere narcotraffico. Per superare tale presunzione, non è sufficiente il mero trascorrere del tempo. Nel caso di specie, i giudici hanno sottolineato la personalità dell’indagato, caratterizzata da una spiccata pervicacia criminale e da un ruolo di assoluto protagonismo nel narcotraffico, elementi che rendevano il pericolo di reiterazione del reato attuale e concreto, giustificando così la misura più afflittiva.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge o vizi logici della motivazione, ma si risolvevano in una richiesta di diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Secondo gli Ermellini, il Tribunale del Riesame aveva fornito una motivazione congrua e logica, spiegando in modo esauriente le ragioni per cui riteneva sussistenti sia i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, sia le esigenze cautelari che giustificavano la custodia in carcere. In particolare, è stato evidenziato come il ruolo dell’indagato non fosse quello di un semplice fornitore occasionale, ma di un tassello essenziale che, garantendo approvvigionamenti stabili, assicurava la stabilità economica e l’operatività della consorteria criminale.
Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio fondamentale: per essere considerati partecipi di un’associazione criminale, è necessario dimostrare un inserimento stabile e consapevole nella struttura. La linea di demarcazione tra fornitore esterno e membro interno è sottile e va accertata caso per caso, analizzando la natura, la durata e l’importanza del contributo fornito al gruppo. La pronuncia sottolinea come, in fase cautelare, elementi logici desunti da intercettazioni e dal modus operandi possano costituire gravi indizi sufficienti a provare non solo il reato, ma anche la pericolosità sociale dell’indagato, legittimando l’applicazione della più severa delle misure cautelari.
Qual è la differenza tra vendere droga a un gruppo e far parte di un’associazione a delinquere narcotraffico?
La differenza risiede nella stabilità e consapevolezza del proprio ruolo. La semplice vendita, anche se ripetuta, configura un concorso in singoli reati. Si diventa partecipi dell’associazione quando il proprio apporto (es. la fornitura) diventa stabile, continuo e si ha la consapevolezza di contribuire al programma criminale di un’intera organizzazione, non solo al singolo affare.
Per essere considerato partecipe di un’associazione, è necessario avere un rapporto esclusivo con essa?
No, la giurisprudenza citata nella sentenza chiarisce che il rapporto non deve essere necessariamente esclusivo. Un soggetto può essere considerato partecipe anche se ha altri canali di fornitura o vendita, purché il suo contributo al sodalizio criminale sia durevole, stabile e consapevole.
Su quali basi un giudice può confermare la custodia in carcere per questo tipo di reato?
Il giudice basa la sua decisione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e di concrete esigenze cautelari. Per l’associazione a delinquere narcotraffico, la legge presume un elevato pericolo di reiterazione del reato. La misura del carcere viene confermata quando, oltre a questa presunzione, emergono elementi concreti come un ruolo di spicco nell’organizzazione, una spiccata capacità a delinquere e precedenti penali specifici, che rendono il pericolo di recidiva attuale e non arginabile con misure meno severe.