Articolo 707 codice penale: possesso di strumenti da scasso
L’applicazione dell’articolo 707 codice penale riguarda chi, avendo riportato condanne per delitti contro il patrimonio, viene sorpreso in possesso di strumenti atti ad aprire o sforzare serrature senza giustificato motivo. Nel caso recente esaminato dalla Suprema Corte, un cittadino è stato fermato con attrezzi specifici per il furto d’auto, portando a una condanna definitiva.
I fatti oggetto del procedimento
Il ricorrente veniva fermato durante un controllo di routine alla guida di un veicolo. A seguito di una perquisizione, gli agenti rinvenivano cacciaviti e un dispositivo elettronico sofisticato, capace di decriptare i codici delle centraline automobilistiche per bypassare i sistemi di sicurezza. L’uomo, che vantava già precedenti specifici per reati contro il patrimonio, non forniva alcuna spiegazione plausibile circa la presenza di tali oggetti nel suo abitacolo.
La decisione della Corte sull’articolo 707 codice penale
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la sentenza di merito emessa dalla Corte d’Appello. La Corte ha ritenuto che i motivi di doglianza fossero meramente riproduttivi di quanto già esposto nei gradi precedenti e privi di reale fondamento giuridico. In particolare, è stata ribadita la responsabilità penale per il possesso degli strumenti, data la natura degli stessi e il profilo criminale del soggetto, già noto alle forze dell’ordine.
Il diniego della particolare tenuità del fatto
Un punto centrale della pronuncia ha riguardato l’invocazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità dell’offesa, prevista dall’ordinamento per i fatti meno gravi. La Corte ha chiarito che l’abitualità, dimostrata dai precedenti penali specifici dell’imputato, rappresenta un ostacolo insormontabile per la concessione di questo beneficio. La condotta non può essere considerata isolata o di scarsa rilevanza sociale quando è inserita in un contesto di recidiva.
le motivazioni
La Cassazione ha evidenziato come i giudici di merito abbiano correttamente applicato la legge, rilevando che il possesso di un decodificatore di centraline, unito a precedenti condanne, configuri pienamente la fattispecie incriminatrice. Le motivazioni fornite nei gradi precedenti sono state giudicate congrue e lineari, specialmente riguardo al diniego delle attenuanti generiche, giustificato dalla non trascurabile capacità a delinquere del reo, che manifesta una persistente pericolosità sociale.
le conclusioni
Il provvedimento sottolinea l’importanza di una valutazione rigorosa della condotta abituale del reo. Chi possiede strumenti tecnologicamente avanzati per il furto, senza una valida giustificazione professionale o personale che ne legittimi la detenzione, incorre nelle sanzioni previste dall’ordinamento. La sentenza ribadisce che la tutela del patrimonio passa anche attraverso il controllo preventivo dei mezzi atti a offenderlo, specialmente se detenuti da soggetti con precedenti specifici.
Cosa rischia chi viene trovato con strumenti da scasso in auto?
Il soggetto rischia una condanna penale se ha già subito condanne per reati contro il patrimonio e non fornisce una valida giustificazione per il possesso di tali attrezzi.
Si può applicare la particolare tenuità del fatto per il possesso di grimaldelli?
No se il soggetto presenta precedenti penali specifici poiché la condotta viene considerata abituale e ciò preclude per legge il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Quali strumenti elettronici rientrano nel divieto del codice penale?
Oltre ai classici grimaldelli rientrano anche i dispositivi tecnologici atti a decriptare codici di sicurezza delle centraline automobilistiche per aggirare i sistemi antifurto.