Articolo 35-ter ord. pen.: limiti del ricorso in Cassazione
L’applicazione dell’Articolo 35-ter ord. pen. rappresenta un pilastro fondamentale per la tutela dei diritti dei detenuti, offrendo rimedi risarcitori in caso di trattamenti contrari al senso di umanità. Tuttavia, l’accesso alla Suprema Corte per contestare il diniego di tali benefici è soggetto a limiti rigorosi che ogni ricorrente deve conoscere per evitare l’inammissibilità.
I fatti e la contestazione sulle condizioni detentive
Il caso trae origine dal reclamo di un soggetto detenuto che aveva richiesto i rimedi risarcitori previsti dall’Articolo 35-ter ord. pen. per periodi trascorsi in due diverse case di reclusione. In particolare, veniva contestata la mancanza di acqua corrente presso un istituto tra il 2014 e il 2019, sostenendo che l’approvvigionamento avvenisse tramite pozzi e bottiglie d’acqua, situazione risolta solo nel 2022. Il Tribunale di Sorveglianza aveva respinto l’istanza, portando il condannato a ricorrere in Cassazione denunciando un vizio di motivazione e la mancata applicazione dei principi della nota sentenza Torreggiani.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato giudicato generico, in quanto si limitava a esporre principi generali senza confrontarsi con la specifica motivazione del provvedimento impugnato. Il secondo motivo, riguardante la gestione idrica del carcere, è stato ritenuto non deducibile in sede di legittimità. La Corte ha chiarito che, per questa tipologia di procedimenti, il sindacato della Cassazione è circoscritto alla sola violazione di legge, escludendo qualsiasi valutazione sulla congruità della motivazione o sul travisamento dei fatti.
Limiti oggettivi dell’Articolo 35-ter ord. pen.
La normativa vigente, attraverso un rinvio agli articoli 35-bis e 69 dell’ordinamento penitenziario, stabilisce chiaramente che la decisione del Tribunale di Sorveglianza è ricorribile per cassazione solo per violazione di legge. Questo significa che non è possibile sottoporre alla Corte doglianze che riguardino la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura tassativa dei casi di ricorso. La Corte ha evidenziato che il vizio di “contraddittorietà della motivazione” o il “travisamento dell’istruttoria” non rientrano nel concetto di violazione di legge richiesto per i procedimenti ex Articolo 35-ter ord. pen. Quando il legislatore limita il ricorso alla sola violazione di legge, intende escludere il controllo sulla logicità della motivazione, a meno che questa non sia totalmente assente o meramente apparente. Nel caso di specie, il ricorrente ha tentato di introdurre una rivalutazione del merito istruttorio, operazione preclusa ai giudici di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la specificità dei motivi è un requisito essenziale per l’ammissibilità del ricorso. Non è sufficiente invocare principi giurisprudenziali astratti, ma è necessario dimostrare come il giudice di merito abbia errato nell’interpretare o applicare la norma al caso concreto. L’inammissibilità ha comportato, oltre al rigetto delle pretese risarcitorie, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, sottolineando l’importanza di una difesa tecnica estremamente precisa in materia penitenziaria.
Quando si può ricorrere in Cassazione per l’Articolo 35-ter ord. pen.?
Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, come stabilito dal rinvio normativo agli articoli 35-bis e 69 dell’ordinamento penitenziario.
Cosa succede se il ricorso lamenta solo vizi di motivazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la legge esclude la possibilità di censurare la logicità della motivazione o il travisamento dei fatti in questa materia.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente subisce la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle ammende.