Archiviazione Particolare Tenuità: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’istituto dell’archiviazione per particolare tenuità del fatto, previsto dall’art. 131-bis del codice penale, rappresenta uno strumento fondamentale di deflazione processuale. Tuttavia, le modalità di impugnazione di tale provvedimento sono rigorosamente definite dalla legge. Con la recente sentenza n. 27777/2024, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui limiti del ricorso avverso l’ordinanza che dispone questa forma di archiviazione, specificando quali motivi possano essere validamente presentati e quali, invece, conducano a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato dall’imputata avverso un’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Catania. Il giudice aveva disposto l’archiviazione del procedimento a suo carico per il reato di truffa (art. 640 c.p.) proprio per particolare tenuità del fatto.
L’indagata, tramite il proprio difensore, si opponeva a questa decisione. La tesi difensiva sosteneva che l’archiviazione avrebbe dovuto essere disposta per infondatezza della notizia di reato, ovvero per una totale assenza di prove a suo carico, e non per la scarsa gravità del fatto commesso. Secondo la ricorrente, il Pubblico Ministero stesso aveva inizialmente chiesto l’archiviazione per infondatezza, per poi modificare le sue conclusioni solo in sede di udienza camerale. Il G.I.P., secondo la difesa, avrebbe erroneamente accolto la richiesta di archiviazione per tenuità senza un adeguato confronto con le argomentazioni difensive.
I Limiti del Ricorso per l’Archiviazione Particolare Tenuità
Il punto centrale del ricorso verteva su una presunta violazione di legge e sull’inosservanza di norme processuali. La difesa lamentava che il G.I.P. avesse deciso per l’archiviazione particolare tenuità discostandosi dalla richiesta originaria del PM (ritenuta essere per infondatezza) e senza considerare le prove documentali prodotte che, a suo dire, avrebbero dimostrato la sua totale estraneità ai fatti.
La difesa ha quindi tentato di portare la discussione sul merito della vicenda, cercando di dimostrare l’infondatezza dell’accusa e, di conseguenza, l’erroneità della motivazione adottata dal G.I.P. per l’archiviazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e lineare. In primo luogo, i giudici hanno ribadito un principio consolidato: l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., è impugnabile con ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge, come previsto dall’art. 111, settimo comma, della Costituzione.
Questo significa che non è possibile contestare la decisione del giudice criticando la sua valutazione dei fatti o la coerenza della sua motivazione. Il ricorso deve limitarsi a denunciare un’errata applicazione o un’inosservanza di una norma giuridica.
Nel caso specifico, la Corte ha smontato l’argomentazione principale della ricorrente, definendola “manifestamente infondata”. Contrariamente a quanto sostenuto, dagli atti risultava che il Pubblico Ministero aveva fin da subito richiesto l’archiviazione proprio per la particolare tenuità del fatto. L’opposizione della difesa era stata presentata proprio per contrastare questa specifica richiesta. Le diverse conclusioni espresse dal PM in udienza, ha precisato la Corte, possono avere solo una funzione “additiva” e non sostituiscono la richiesta scritta originaria.
Di conseguenza, tutte le ulteriori argomentazioni della ricorrente, volte a dimostrare l’infondatezza della notizia di reato, sono state considerate come censure di merito sulla motivazione del provvedimento. Tali censure, come detto, esulano dal perimetro del vizio di violazione di legge e, pertanto, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità per questo tipo di provvedimento.
Conclusioni
La sentenza in esame riafferma con forza i confini del sindacato della Corte di Cassazione sulle ordinanze di archiviazione per particolare tenuità del fatto. La decisione del G.I.P. può essere messa in discussione solo se si è verificato un palese errore di diritto, non se si è in disaccordo con la sua valutazione sulla gravità del fatto. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso basato su argomenti di merito, che mira a una rivalutazione della vicenda, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare un’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto?
Sì, è possibile impugnarla con ricorso per cassazione, ma esclusivamente per il motivo della violazione di legge, come specificato dall’art. 111, settimo comma, della Costituzione.
Quali sono i motivi validi per ricorrere in Cassazione contro questo tipo di archiviazione?
L’unico motivo valido è la “violazione di legge”. Non sono ammesse censure che riguardano il merito della decisione, come la valutazione delle prove o la congruità della motivazione del giudice sulla tenuità del fatto.
Cosa succede se il ricorso contro l’archiviazione per particolare tenuità viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.