Appropriazione Indebita: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di appropriazione indebita, previsto dall’art. 646 del Codice Penale, si configura quando un soggetto si appropria di un bene mobile altrui di cui ha già il possesso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti del ricorso presentato contro una condanna per tale reato, definendo i criteri di inammissibilità e ribadendo il ruolo del giudice di legittimità. Il caso analizzato riguarda un amministratore di società condannato per essersi appropriato di alcuni beni strumentali ricevuti in comodato d’uso.
La Vicenda: L’Appropriazione Indebita delle Vetrine Frigo
I fatti alla base della decisione riguardano l’amministratore unico di una società, al quale era stata contestata l’appropriazione indebita di tre vetrine frigorifere. Tali beni erano stati concessi in comodato d’uso alla sua azienda da un’altra ditta. A seguito della mancata restituzione, sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello avevano confermato la responsabilità penale dell’amministratore, ritenendolo colpevole del reato.
L’imputato, non rassegnandosi alla condanna, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore, sollevando due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Contestazione sulla Responsabilità
La difesa ha articolato il ricorso su due punti fondamentali:
- Violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità: Si sosteneva che non vi fosse prova certa che i beni fossero stati effettivamente consegnati all’imputato e che, in ogni caso, mancasse l’elemento soggettivo del reato, ovvero la volontà di appropriarsene.
- Vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio: Si contestava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuta ingiustificata.
Questi argomenti, tuttavia, non hanno convinto la Suprema Corte, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Reiterativo
La Corte ha respinto entrambi i motivi, ritenendoli manifestamente infondati. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Il Primo Motivo: Manifesta Infondatezza e Reiterazione
La Cassazione ha osservato che il primo motivo di ricorso era non solo infondato, ma anche meramente ripetitivo di censure già avanzate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. I giudici di merito avevano già fornito una motivazione logica e coerente per individuare nell’amministratore il responsabile dell’appropriazione indebita. Il tentativo della difesa di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove è stato considerato un tentativo di ottenere un riesame del merito, attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è limitato a verificare la corretta applicazione della legge.
Il Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: nel negare le attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame e confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che la sua decisione sia motivata con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la valutazione complessiva. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, rendendo la censura inammissibile in sede di Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione centrale dell’ordinanza si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Quando la Corte d’Appello ha già esaminato e disatteso le argomentazioni difensive con una motivazione congrua e priva di vizi logici, la riproposizione delle stesse questioni in Cassazione rende il ricorso inammissibile. La Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente esaminato le prove. Per quanto riguarda le attenuanti, la decisione riafferma la discrezionalità del giudice di merito, il cui operato è sindacabile solo in caso di motivazione assente, manifestamente illogica o contraddittoria, vizi non riscontrati nel caso in esame.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia offre due importanti indicazioni pratiche. In primo luogo, evidenzia l’inutilità di presentare un ricorso per cassazione che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge). In secondo luogo, conferma che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, il quale deve motivare la sua scelta in modo logico, ma non è tenuto a un’analisi parcellizzata di ogni elemento a favore dell’imputato. L’esito del procedimento, con la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di un’ammenda, serve da monito sulla necessità di fondare i ricorsi su vizi concreti e non su un generico dissenso rispetto alla decisione.
Per quale motivo l’amministratore è stato condannato?
Risposta: È stato condannato per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) perché non ha restituito tre vetrine frigo che la sua società aveva ricevuto in comodato d’uso, appropriandosene di fatto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Risposta: La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati e ripetitivi di argomentazioni già respinte nei gradi di giudizio precedenti. Inoltre, il ricorso mirava a una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
È sufficiente che il giudice di merito neghi le attenuanti generiche senza analizzare ogni elemento a favore?
Risposta: Sì, secondo la sentenza. Il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, non deve considerare tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente ogni singolo punto.