Appello imputato assente: la Cassazione ribadisce gli oneri della Riforma Cartabia
Con la sentenza n. 22914/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui nuovi e stringenti requisiti di ammissibilità per l’appello dell’imputato assente, introdotti dalla cosiddetta Riforma Cartabia. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato: l’omissione di specifici adempimenti formali, come la rinnovata elezione di domicilio, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, senza possibilità di sanatoria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Due imputati, giudicati in assenza dal Tribunale di Salerno, proponevano appello avverso la sentenza di condanna. La Corte di Appello, tuttavia, dichiarava l’impugnazione inammissibile. La ragione? La violazione dell’articolo 581, comma 1-quater, del codice di procedura penale. Secondo i giudici di secondo grado, l’appello non era stato accompagnato dal deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte degli imputati, un adempimento richiesto specificamente per chi è stato assente nel precedente giudizio.
Contro questa ordinanza, i due imputati, tramite il loro difensore, presentavano ricorso per Cassazione, sollevando diverse censure. Sostenevano di essere sempre stati domiciliati presso il legale e di averlo confermato nell’atto di appello stesso. Lamentavano, inoltre, un eccessivo formalismo, lesivo del diritto di difesa e di accesso alla giustizia, arrivando a sollevare dubbi sulla legittimità costituzionale della norma.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Appello dell’Imputato Assente
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha confermato in toto la decisione della Corte di Appello, ribadendo la correttezza dell’interpretazione e dell’applicazione della nuova normativa.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un’analisi rigorosa dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dalla Riforma Cartabia. Le motivazioni possono essere così sintetizzate:
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La necessità di un atto successivo alla sentenza: La norma è chiara nel richiedere che, in caso di appello dell’imputato assente, l’atto di impugnazione sia accompagnato da un specifico mandato ad impugnare e da una dichiarazione o elezione di domicilio, entrambi rilasciati dopo la pronuncia della sentenza. Una precedente elezione di domicilio, effettuata all’inizio del procedimento, non è più sufficiente.
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La ratio della norma: L’obiettivo del legislatore, spiegano i giudici, non è un mero appesantimento burocratico. Al contrario, la finalità è quella di garantire l’effettivo e consapevole coinvolgimento dell’imputato nella decisione di impugnare. L’onere di rinnovare il mandato e l’elezione di domicilio serve a certificare che l’imputato sia stato informato dell’esito del primo grado e che abbia espresso una volontà attuale e ponderata di proseguire nel giudizio.
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Il rigetto delle questioni di costituzionalità: La Corte ha ritenuto le eccezioni di incostituzionalità manifestamente infondate, richiamando precedenti pronunce sullo stesso tema. La scelta legislativa di imporre questi oneri non è considerata irragionevole, ma una modalità per bilanciare il diritto di difesa con l’esigenza di assicurare la reale conoscenza del processo. Il sistema prevede già correttivi, come l’ampliamento dei termini per impugnare e l’istituto della restituzione nel termine.
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L’irrilevanza della mera indicazione nell’atto: La semplice menzione, all’interno dell’atto di appello, che gli imputati sono domiciliati presso il difensore non basta a soddisfare il requisito di legge. È necessario un atto formale, depositato contestualmente all’impugnazione, che dimostri la volontà rinnovata e specifica dell’interessato.
Le Conclusioni
La sentenza in esame consolida un principio fondamentale per la difesa tecnica nel processo penale post-riforma: la gestione dell’appello dell’imputato assente richiede la massima attenzione agli adempimenti formali. Non è più possibile fare affidamento su mandati o elezioni di domicilio pregressi. È imperativo che il difensore, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, si attivi per ottenere dal proprio assistente assente un nuovo e specifico mandato a impugnare, corredato da una contestuale dichiarazione o elezione di domicilio. L’omissione di questo passaggio procedurale, come dimostra il caso in esame, conduce a una conseguenza drastica e irreparabile: l’inammissibilità dell’appello, che preclude ogni discussione sul merito della condanna.
Per l’imputato assente in primo grado, è sufficiente la precedente elezione di domicilio per presentare appello?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater cod.proc.pen., l’imputato assente deve rilasciare uno specifico mandato ad impugnare e una nuova dichiarazione o elezione di domicilio dopo la pronuncia della sentenza. Questi atti devono essere depositati contestualmente all’impugnazione.
La norma che impone nuovi oneri formali per l’appello dell’imputato assente è costituzionale?
Sì. Secondo la sentenza, questa norma non è manifestamente irragionevole. Rappresenta una scelta del legislatore volta a garantire l’effettivo e consapevole coinvolgimento dell’imputato nella decisione di impugnare la sentenza, limitando le impugnazioni che non derivano da una sua opzione ponderata e personale.
Cosa succede se l’appello dell’imputato assente non è accompagnato dalla nuova elezione di domicilio?
L’appello viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che i giudici non esamineranno nel merito i motivi dell’impugnazione, e la sentenza di primo grado, di fatto, diventerà definitiva.