Accesso Intercettazioni: Quando la Difesa Deve Agire?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19628 del 2024, ha fornito chiarimenti cruciali sui tempi e le modalità con cui la difesa può esercitare il diritto di accesso intercettazioni telefoniche e ambientali. La pronuncia sottolinea come la tempestività dell’avvocato difensore sia un elemento cardine per poter eccepire la nullità di una misura cautelare basata su tali prove. Una richiesta tardiva o indirizzata all’autorità sbagliata non invalida il provvedimento restrittivo. Questo principio è fondamentale per bilanciare il diritto di difesa con le esigenze di celerità tipiche delle procedure de libertate.
I Fatti di Causa
Il caso nasce da un’indagine per reati legati agli stupefacenti che aveva portato all’applicazione della custodia cautelare in carcere per diversi indagati. Le difese avevano proposto ricorso al Tribunale del Riesame di Venezia, il quale, in accoglimento delle istanze, aveva annullato l’ordinanza del GIP e disposto l’immediata liberazione degli indagati. La ragione di tale decisione risiedeva nella ritenuta inutilizzabilità delle intercettazioni, poiché, a dire del Tribunale, non era stato garantito un tempestivo accesso alle registrazioni da parte dei difensori.
Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’erroneità della dichiarazione di inutilizzabilità. Secondo l’accusa, le richieste di accesso dei difensori erano state presentate in modo intempestivo o, in alcuni casi, erano state erroneamente indirizzate all’Ufficio del GIP anziché a quello della Procura, unico organo competente a provvedere.
L’onere della difesa nell’accesso intercettazioni
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione delle norme che regolano il diritto di difesa in relazione alle prove raccolte tramite intercettazioni, specialmente nella fase cautelare. La Corte di Cassazione ha colto l’occasione per ribadire e consolidare un principio già espresso dalle Sezioni Unite: la nullità per violazione del diritto di difesa consegue esclusivamente al rifiuto o all’ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l’accesso alle registrazioni.
Questo significa che la ‘colpa’ non può ricadere sull’organo inquirente se la difesa non si è attivata con la dovuta solerzia. L’avvocato, infatti, ha l’onere di presentare la richiesta di ascolto e copia delle intercettazioni il prima possibile, idealmente in concomitanza con la presentazione del ricorso per il riesame o subito dopo. Attendere la fissazione dell’udienza è considerato un comportamento non tempestivo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale del Riesame per la maggior parte degli indagati. Ha dichiarato, invece, inammissibile il ricorso nei confronti di un solo indagato, per il quale la valutazione del Tribunale sulla carenza di gravità indiziaria era stata ritenuta congrua e non illogica.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la nullità non è un effetto automatico della mancata audizione delle registrazioni, ma la conseguenza di un comportamento ostruzionistico del PM. Nel caso di specie, sono state distinte due situazioni:
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Richieste Intempestive: Per un gruppo di indagati, le istanze di accesso sono state depositate a ridosso dell’udienza di riesame, ben dopo l’esecuzione della misura cautelare e la presentazione del ricorso. Tale ritardo, secondo la Corte, ha reso le richieste ‘palesemente intempestive’, non consentendo alla Procura di evaderle nei tempi stretti della procedura.
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Richieste all’Ufficio Errato: Per un altro gruppo di indagati, la richiesta di accesso è stata inviata telematicamente all’Ufficio del GIP e non a quello della Procura. Di conseguenza, il PM non ha mai ricevuto l’istanza e non può essere accusato di alcun ritardo o rifiuto. La Corte ha ribadito che la competenza a consentire l’accesso in questa fase è esclusivamente del pubblico ministero.
Per queste ragioni, la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni da parte del Tribunale del Riesame è stata giudicata erronea. La Corte ha quindi annullato la decisione, rinviando gli atti al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio che dovrà tenere conto della piena utilizzabilità di tali prove.
Le Conclusioni
La sentenza in esame rafforza un principio di auto-responsabilità per la difesa tecnica. L’effettività del diritto di difesa in materia di accesso intercettazioni non può prescindere da una condotta diligente e tempestiva da parte del difensore. Non è sufficiente lamentare un mancato accesso, ma è necessario dimostrare di essersi attivati correttamente e senza ritardo presso l’autorità competente. Questa pronuncia serve da monito: la strategia difensiva nella fase cautelare deve essere proattiva, poiché i termini perentori e la celerità del procedimento di riesame non ammettono inerzie o errori procedurali.
Quando sorge il diritto della difesa di accedere alle registrazioni delle intercettazioni in fase cautelare?
Il diritto sorge fin dal momento dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare. La difesa ha l’onere di attivarsi immediatamente per ottenere l’accesso, presentando l’istanza al più presto, senza attendere l’avviso di fissazione dell’udienza di riesame.
Una richiesta di accesso alle intercettazioni tardiva o inviata all’ufficio sbagliato può causare l’inutilizzabilità delle prove?
No. Secondo la sentenza, la sanzione della nullità (e la conseguente inutilizzabilità) consegue solo a un rifiuto o a un ingiustificato ritardo del pubblico ministero nel consentire l’accesso. Se la richiesta della difesa è intempestiva o inviata a un ufficio incompetente (come il GIP invece del PM), non vi è alcuna colpa attribuibile all’accusa e le intercettazioni restano pienamente utilizzabili.
A chi deve essere indirizzata la richiesta di accesso alle intercettazioni prima del loro deposito formale ai sensi dell’art. 268 c.p.p.?
La richiesta deve essere presentata al Pubblico Ministero, che è l’organo competente a consentire al difensore l’accesso alle registrazioni utilizzate per l’emissione di una misura cautelare. Presentare la richiesta al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) è un errore procedurale.