Unione civile: la convivenza conta per l’assegno
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente affrontato un tema di fondamentale importanza per l’unione civile: il rilievo giuridico della convivenza prematrimoniale. La questione centrale riguarda la possibilità di computare il periodo di vita comune precedente alla formalizzazione del legame ai fini del calcolo dell’assegno spettante dopo lo scioglimento.
Il caso e il conflitto tra le parti
La vicenda trae origine dallo scioglimento di un legame tra due donne. Una delle parti richiedeva il riconoscimento di un assegno, evidenziando come avesse sacrificato la propria carriera e stabilità lavorativa per trasferirsi e iniziare una convivenza stabile molto prima che la legge sulle unioni civili entrasse in vigore. Inizialmente, la Corte d’Appello aveva negato tale diritto, ritenendo irrilevanti i fatti accaduti prima del 2016 a causa del principio di irretroattività della legge.
La durata del rapporto nell’unione civile
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del concetto di “durata del rapporto”. Secondo gli Ermellini, limitare tale valutazione al solo periodo successivo alla formalizzazione dell’unione civile creerebbe una discriminazione ingiustificata. Per le coppie dello stesso sesso, infatti, la convivenza di fatto è stata per lungo tempo l’unica opzione possibile a causa di un vuoto normativo colmato solo recentemente.
Funzione compensativa e sacrifici personali
L’assegno non ha solo una funzione assistenziale, ma anche perequativo-compensativa. Questo significa che deve premiare chi, durante l’intera vita comune, ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare o ha permesso all’altro partner di crescere professionalmente a scapito delle proprie aspirazioni. Ignorare anni di convivenza stabile significherebbe tradire la realtà fattuale del progetto di vita condiviso.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la decisione spiegando che l’unione civile non nasce dal nulla, ma spesso rappresenta la formalizzazione di un rapporto già consolidato. Il rinvio alla disciplina del divorzio operato dalla Legge Cirinnà impone di valutare la durata del rapporto in senso sostanziale. Negare rilievo alla convivenza pregressa violerebbe l’articolo 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e pari dignità sociale. La convivenza che sfocia nell’unione formale partecipa della natura del vincolo che la segue, testimoniando una volontà di impegno reciproco che non può essere frazionata temporalmente.
Le conclusioni
In conclusione, le Sezioni Unite hanno sancito un principio di diritto innovativo: ai fini del riconoscimento dell’assegno dopo lo scioglimento dell’unione civile, il giudice deve tenere conto anche del periodo di convivenza di fatto che ha preceduto la formalizzazione. Questo vale anche se tale convivenza si è svolta, in tutto o in parte, prima dell’entrata in vigore della Legge 76/2016. Tale estensione temporale permette una valutazione equa dei presupposti necessari per l’assegno, garantendo tutela a chi ha investito nel progetto familiare ben prima del riconoscimento legale del proprio status.
La convivenza prima dell’unione civile ha valore legale per l’assegno?
Sì, le Sezioni Unite hanno stabilito che il periodo di convivenza stabile precedente alla formalizzazione deve essere considerato per valutare il diritto all’assegno e la sua entità.
Cosa succede se i sacrifici lavorativi sono avvenuti prima del 2016?
Anche se i fatti sono antecedenti alla legge sulle unioni civili, il giudice può valutarli se hanno influenzato la situazione economica attuale del richiedente dopo lo scioglimento.
Qual è la funzione principale dell’assegno in questi casi?
L’assegno ha una funzione assistenziale e compensativa, servendo a riequilibrare le disparità nate dalle scelte condivise durante l’intera durata della vita comune.