Trattenimento illegittimo e protezione internazionale: la Cassazione fa chiarezza
Il trattenimento di un cittadino straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR) rappresenta una misura di estrema gravità che incide direttamente sulla libertà personale. Per tale ragione, la sua legittimità deve essere rigorosamente verificata alla luce della regolarità del soggiorno. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: se il diniego della protezione internazionale è stato sospeso da un tribunale, il cittadino non può essere trattenuto.
I fatti della causa
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino straniero contro il decreto del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento disposto dalla Questura. L’interessato era stato destinatario di un provvedimento di espulsione a seguito del diniego della protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale. Tuttavia, lo straniero aveva già impugnato tale diniego dinanzi al Tribunale ordinario, ottenendo un provvedimento cautelare di sospensione dell’efficacia dell’atto amministrativo.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, evidenziando un errore macroscopico nella valutazione del Giudice di Pace. Quest’ultimo, pur essendo a conoscenza dell’istanza di sospensione, non aveva considerato che la stessa era stata effettivamente accolta dal Tribunale. Di conseguenza, al momento dell’adozione della misura del trattenimento, lo straniero non si trovava in una condizione di soggiorno illegale, poiché il titolo che ne ordinava l’allontanamento era privo di efficacia esecutiva.
Il trattenimento e la protezione internazionale
Secondo l’orientamento consolidato, la proposizione di un ricorso contro il diniego della protezione internazionale può sospendere automaticamente o su istanza di parte l’efficacia del provvedimento. Se il giudice del merito concede la sospensione, lo straniero ha il diritto di permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla definizione del giudizio. In questa cornice, qualsiasi misura di trattenimento basata sulla presunta irregolarità del soggiorno risulta priva di base legale.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla violazione dell’art. 35 del d.lgs. 25/2008 e dell’art. 19 del Testo Unico Immigrazione. I giudici di legittimità hanno osservato che l’ordinanza impugnata ha omesso l’esame di un fatto decisivo: l’esistenza di un provvedimento giudiziale che sospendeva l’esecuzione del diniego. Tale omissione ha portato alla convalida di un trattenimento in presenza di una chiara causa di inespellibilità. La Corte ha inoltre precisato le modalità di liquidazione delle spese in caso di patrocinio a spese dello Stato, confermando che, in caso di vittoria contro l’Amministrazione, il compenso del difensore deve essere liquidato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla cassazione senza rinvio del decreto di convalida. Il principio di diritto affermato è netto: la pendenza di una sospensione giudiziale dell’efficacia del diniego di protezione impedisce la qualificazione dello straniero come soggetto illegalmente presente. Pertanto, il trattenimento disposto in violazione di tale sospensione è radicalmente illegittimo e deve essere annullato per ripristinare la legalità violata e la libertà del ricorrente.
Cosa succede se il trattenimento viene convalidato nonostante una sospensione giudiziale?
Il provvedimento di convalida è illegittimo per violazione di legge e può essere impugnato dinanzi alla Corte di Cassazione per ottenerne l’annullamento.
Quando uno straniero non può essere considerato irregolare?
Lo straniero non è irregolare se ha ottenuto dal Tribunale la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale.
Chi liquida le spese legali in caso di patrocinio a spese dello Stato contro l’Amministrazione?
In caso di cassazione senza rinvio, la liquidazione delle spese spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, su istanza del difensore.